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Ue, maggiori tutele per consumatori on line

Ue, maggiori tutele per consumatori on line

ROMA – La tutela del consumatore ai tempi del “World Wide Web” è da sempre tema assai attuale e per fortuna da qualche tempo oggetto di regolamentazione da parte degli organi competenti.

In questo contesto meglio si comprende quindi la recente azione del Parlamento europeo che lo scorso 17 aprile ha approvato un aggiornamento delle norme Ue in riferimento alla tutela dei consumatori con l’importante obiettivo di contrastare le recensioni ingannevoli presenti online e la doppia qualità dei prodotti. Concordata con i ministri dell’Ue, la nuova normativa aggiorna i diritti dei consumatori online, offrendo maggiori garanzie per quanto attiene le informazioni sul prodotto, sul funzionamento delle graduatorie comparative online e quando queste rientrino all’interno di post sponsorizzati.

Obiettivo della nuova normativa Ue è quindi quella di garantire al consumatore maggiore trasparenza, soprattutto a seguito dell’impennata che gli acquisti online stanno riscuotendo di recente. La legislazione modifica quattro direttive esistenti in materia di protezione dei diritti dei consumatori: le pratiche commerciali sleali, i diritti dei consumatori, le clausole contrattuali abusive e l’indicazione dei prezzi.

Il testo da poco licenziato fa parte del pacchetto “Nuovo accordo per i consumatori” ed è stato approvato con 474 voti favorevoli, 163 contrari e 14 astenuti. Sarà ora sottoposto all’approvazione formale del Consiglio dei ministri Ue dopodiché gli Stati membri disporranno di 24 mesi dalla data di entrata in vigore della direttiva per recepirla nel diritto nazionale.

Ad avere una nuova regolamentazione da seguire saranno, tra gli altri, i marketplace e i servizi comparativi come i portali internet di Amazon, eBay, Skyscanner e Airbnb che dovranno rivelare i principali parametri che determinano la classificazione delle offerte risultanti dalle ricerche effettuate dal consumatore internauta.
Ci sarà maggiore chiarezza e trasparenza per quanto riguarda “l’identità” del venditore, ovvero se i beni o servizi siano acquistati da un commerciante privato o dal marketplace stesso; ma anche se sono stati utilizzati dei prezzi personalizzati.

Ad essere trattata nel nuovo testo anche la questione della cosiddetta “doppia qualità dei prodotti” ovvero quei beni di consumo commercializzati con lo stesso marchio in diversi Paesi dell’Ue i quali però differiscono per caratteristiche produttive o di composizione; spetterà agli Stati membri combatterne la commercializzazione ingannevole. Non possono infatti ritenersi identici prodotti recanti lo stesso marchio e venduti come tali se poi siano rilevate difformità senza alcuna giustificazione.

Il testo include una clausola di riesame che impone alla Commissione di valutare la situazione entro due anni, per verificare se la doppia qualità dei prodotti debba essere aggiunta alla lista nera delle pratiche commerciali sleali.

L’ammenda massima per le infrazioni diffuse (ossia quelle che danneggiano i consumatori in diversi Paesi Ue), deve ammontare ad almeno il 4% del fatturato annuo del commerciante nell’esercizio finanziario precedente o, qualora non fossero disponibili informazioni sul fatturato, a un importo forfettario pari a due milioni di euro.

Nuove regole di tutela anche in ambito alimentare dove il nuovo testo assicurerà che la procedura di valutazione del rischio dell’Ue per la sicurezza alimentare sia più affidabile, trasparente e obiettiva; tra le novità l’impossibilità di rifiutare gli studi sfavorevoli; le nuove norme infatti creeranno una banca dati comune europea degli studi commissionati, per dissuadere le imprese, che richiedono un’autorizzazione per la vendita di un alimento, dal non divulgare gli studi sfavorevoli. Ciò consentirà all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa) di rendere pubblici tutti gli studi presentati e consentirne l’analisi da parte di terzi. In tal modo, si potrà considerare l’eventuale esistenza di altri dati scientifici o studi pertinenti, al fine di garantire l’accuratezza dei dati di cui dispone l’Autorità.