Auto, i consigli utili se si sceglie l’usato - QdS

Auto, i consigli utili se si sceglie l’usato

redazione

Auto, i consigli utili se si sceglie l’usato

giovedì 27 Gennaio 2022

Comprare un veicolo di seconda mano può essere conveniente ma attenzione alle truffe. Unc: attenzione al contachilometri e a eventuali ipoteche e fermi amministrativi

ROMA – Comprare un’auto usata può essere un’operazione conveniente, ma è bene fare attenzione in fase di acquisto per evitare problemi.

“Ricordate – spiega Massimiliano Dona, presidente dell’Unione nazionale consumatori – di stare attenti sia agli aspetti ‘tecnici’ come il contachilometri (uno dei problemi più frequentemente segnalati ai nostri sportelli è il contachilometri alterato) ma anche a verificare se sono corrette tutte le informazioni fornite dal venditore nella fase pre contrattuale come le indicazioni sulla garanzia legale di conformità”.

I consigli dell’Unione nazionale consumatori

Ecco, allora, alcuni consigli utili dell’Unione nazionale consumatori per acquistare un’auto senza sorprese:

• Preferire l’acquisto da un venditore professionista (piuttosto che da un privato) per un motivo molto semplice: in caso di problemi si applica il Codice del Consumo che prevede un regime di garanzie rafforzate agli articoli 128 e seguenti.

• Tra concessionario, autosalone e officina meglio scegliere il concessionario che di solito è in grado di garantire un’organizzazione completa: non solo vendita, ma anche l’assistenza e il rapporto diretto con la casa madre. Tuttavia è chiaro che i costi potrebbero essere maggiori. Attenzione soprattutto ai soggetti improvvisati.

• Nella scelta dell’auto bisogna tenere conto che non esiste una lista nera dei modelli da evitare. I veicoli moderni sono strutturati indicativamente per percorrere oltre 300 mila chilometri. Molto dipenderà quindi dalla corretta manutenzione (un’auto usata deve essere tenuta bene, con controlli regolari ed è importante verificare il libretto di manutenzione, un documento obbligatorio, previsto dal progettista, che deve riportare, in ordine progressivo, gli interventi effettuati negli anni), ma è bene informarsi online sulla “storia” di determinati modelli evitando quelli più sfortunati.

• Se si acquista da un privato, una volta scelta l’auto da acquistare, è bene verificare che non siano presenti ipoteche e fermi amministrativi. Per scoprirlo, basta chiedere una visura al Pubblico registro automobilistico, il Pra. Si può farlo di persona, via Internet o attraverso le agenzie specializzate. Attenzione però, spesso passa del tempo tra il momento in cui Equitalia fa scattare le sue “ganasce” e la registrazione del fermo amministrativo da parte del Pra. Ed è in quest’intervallo che un privato può cercare di vendere la sua auto, approfittando appunto del fatto che il fermo non è stato ancora registrato. Chi compra un’auto sotto fermo lo eredita: cioè non può guidarla fino a che il vecchio proprietario non ha sanato la sua posizione.

In caso di difetti: se l’auto è stata acquistata da un professionista, l’acquirente ha diritto alla Garanzia legale di conformità, che per legge dura 2 anni. In questi 24 mesi (in realtà sono 26 in tutto decorrenti dalla consegna) il compratore è garantito contro i difetti di conformità: ha diritto al ripristino, mediante riparazione. Se invece il danno è grave o la riparazione troppo costosa per essere conveniente, si può arrivare anche alla risoluzione del contratto: l’acquirente restituisce la macchina e potrà avere indietro i soldi, meno il valore equivalente alla percorrenza fatta. Queste regole valgono anche se si acquista un’auto usata da un commerciante, ma la garanzia può essere limitata ad un anno (deve essere scritto sul contratto, altrimenti vige la durata biennale).

Se il difetto riguarda una vendita tra privati allora non vale il Codice del Consumo, ma il Codice Civile, per cui il venditore è tenuto a offrire all’acquirente un bene esente da vizi.

Se si decide di affrontare una causa, il Foro competente è sempre quello del consumatore (quindi se l’acquirente è di Milano e il venditore di Reggio Calabria il giudizio si terrà a Milano). Alcuni contratti di vendita possono avere la clausola che il Foro competente sia quello del venditore, ma si tratta di una clausola vessatoria, proibita dalla legge e quindi nulla.

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