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L’Unione europea cambia le regole per chi viaggia con cani e gatti, ecco le novità e quando partiranno

L’Unione europea cambia le regole per chi viaggia con cani e gatti, ecco le novità e quando partiranno
Animali domestici zootecnia. Fonte immagine: StockSnap da Pixabay

Vengono introdotte nuove disposizioni per limitare i rischi igienico-sanitari. Sono presenti, infatti, indicazioni sulle vaccinazioni e le certificazioni obbligatorie in caso di viaggio

Arrivano novità targate Unione europea per chi viaggia con cani, gatti o altri animali da compagnia. Dopo l’approvazione, avvenuta lo scorso 20 gennaio, il prossimo 22 aprile entrano in vigore le novità che regolamentano la normativa sul trasporto di animali domestici a scopi commerciali.

Per gli animali identificati prima di questa data valgono limitatamente le regole precedenti, come per la validità dei documenti.

La novità riguarda chi si sposta nel territorio comunitario con un gatto, un cane, oppure un volatile o altre specie che rientrano nell’elenco. Vengono introdotte nuove disposizioni per limitare i rischi igienico-sanitari. Sono presenti, infatti, indicazioni sulle vaccinazioni e le certificazioni obbligatorie in caso di viaggio, al fine di prevenire la trasmissione di malattie infettive. Di seguito tutte le novità più importanti.

Vaccinazioni per cani, gatti e furetti per limitare i rischi igienico-sanitari

Cani, gatti ma anche i furetti da compagnia sono sottoposti alla medesima regolamentazione dall’Unione europea. Questi animali domestici devono tutti essere dotati di microchip (il cosiddetto transponder) per l’identificazione e le certificazioni sanitarie, sostituibile anche dal tatuaggio leggibile se è stato effettuato prima del 3 luglio 2011.

Cani, gatti e furetti dovranno essere vaccinati contro la rabbia prima di qualsiasi spostamento, a meno di diversa decisione degli Stati membri, che possono derogare alla regola prevedendo misure di prevenzione sostitutive.

Antirabbica deve essere somministrata almeno 21 giorni prima della partenza

La vaccinazione antirabbica deve inoltre essere somministrata almeno 21 giorni prima del movimento, supportata da adeguata documentazione per gli animali provenienti da Paesi terzi. Gli animali destinati a Stati membri classificati come indenni dall’Echinococcus multilocularis (tra cui Irlanda, Malta e Finlandia) dovranno essere sottoposti allo specifico trattamento preventivo. Anche in questo caso, gli stati interessati possono concedere delle deroghe prevedendo misure preventive efficaci.

I documenti d’accompagnamento necessari

L’Unione europea specifica anche in quest’occasione che gli animali devono essere accompagnati da documenti di identificazione, come passaporti o certificati sanitari che attestino la conformità alle normative sanitarie, rilasciati da autorità competenti degli Stati membri. Si applicano quindi le stesse disposizioni previste per gli spostamenti commerciali dal punto di vista igienico-sanitario, ovviamente con specifica possibilità di deroga in caso di situazioni emergenziali come una catastrofe naturale.

Bruxelles fissa i paletti per un quadro normativo europeo omogeno

Questo intervento del legislatore consolida un quadro normativo chiaro e omogeneo in tutta l’Unione europea, per quanto gran parte delle regole venga lasciata ai singoli Stati.

Sono infatti i Paesi comunitari a prevedere le misure necessarie a seconda delle esigenze del territorio e della cittadinanza. Bruxelles fissa però dei principi generali fondamentali per promuovere la salute pubblica e ridurre i costi associati al rischio sanitario. Per esempio, non sono ammesse regole speciali per gli animali che si trovano in aree internazionali (come all’interno di porti e aeroporti) e sono previste misure specifiche per gli animali che rientrano nell’Ue dopo esser stati in Paesi terzi o non ammessi negli stessi.

Le nuove regole per i volatili da compagnia

L’Unione europea ha pensato anche ai volatili da compagnia, sempre più diffusi nelle case dei cittadini, confezionando nuove regole.

E impone un numero massimo di cinque esemplari per viaggio obbligando all’uso di sistemi di identificazione permanenti e leggibili.

Dovranno, naturalmente, essere rispettate le misure di prevenzione contro la trasmissione dell’influenza aviaria, con i relativi requisiti di vaccinazione (per i sottotipi H5 e H7 del virus Hpai) e isolamento. Questi ultimi obblighi dovranno e potranno essere definiti dagli Stati membri insieme a eventuali controlli sanitari per contrastare la diffusione.

Qui il regolamento europeo che disciplina la materia approvato lo scorso 20 gennaio.

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