Per chi avesse deciso di andare in vacanza all’estero è importante sapere che anche lo Stato italiano prevede che il rientro sia possibile solo a determinate condizioni.
Per chi avesse deciso di andare in vacanza all’estero, oltre a documentarsi su cosa è richiesto per entrare nel Paese ospitante, è importante sapere che anche lo Stato italiano prevede che il rientro sia possibile solo a determinate condizioni.
Le prescrizioni per rientrare in Italia
Secondo l’ordinanza del 29 luglio scorso del Ministro della Salute, per l’ingresso in Italia, in caso di soggiorno o transito dai Paesi dell’elenco C (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Germania, Grecia, Irlanda, Israele, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Svezia, Ungheria, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco), nei 14 giorni precedenti, è obbligatorio:
- Compilare
e presentare al vettore, al momento dell’imbarco, e a chiunque sia
preposto a effettuare i controlli, un formulario
on-line di localizzazione (denominato anche digital Passenger
Locator Form – dPLF), che potrà essere visualizzato sul proprio
dispositivo mobile o stampato, in versione cartacea. - Presentare
al vettore, al momento dell’imbarco, e a chiunque sia preposto a
effettuare i controlli, una Certificazione Verde Covid-19 rilasciata
o riconosciuta ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lett. c), del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, o
altra certificazione equipollente, da cui risulti,
alternativamente:- avvenuta
vaccinazione anti-SARS-CoV-2, con attestazione del
completamento del prescritto ciclo vaccinale da almeno quattordici
giorni; - avvenuta
guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione
dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2; - effettuazione, nelle quarantotto (48) ore antecedenti all’ingresso nel
territorio nazionale, di test antigenico rapido o molecolare
con esito negativo al virus SARS-CoV-2.
- avvenuta
I bambini al di sotto dei sei (6) anni di età sono esenti dall’obbligo di effettuare il test molecolare o antigenico.
Isolamento fiduciario per chi non ha la documentazione richiesta
Nel caso in cui l’ingresso in Italia
avvenga senza la presentazione del dPLF e di una delle certificazioni
precedentemente indicate, è fatto obbligo di:
- Sottoporsi
a isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per un
periodo di cinque (5) giorni, presso l’abitazione o la dimora,
informando il Dipartimento di prevenzione dell’Azienda Sanitaria
competente per territorio;
Effettuare un test molecolare o antigenico al termine dell’isolamento fiduciario.
In Sicilia serve un tampone oltre al Green pass
La Regione siciliana ha inoltre previsto un tampone obbligatorio (non basta il green pass) anche per chi arriva in Sicilia da Francia, Grecia e Paesi Bassi o per chi vi ha soggiornato nei 14 giorni precedenti.
Lo prevede l’ordinanza n. 79 firmata dal presidente della Regione Nello Musumeci martedì 20 luglio.
Le stesse misure di prevenzione anti Covid erano già previste per chi proviene da Spagna, Portogallo e Malta, oltre che da alcuni Paesi extraeuropei (Gruppo E), come disposto dal ministero della Salute.