Vendita auto, interviene il Codacons - QdS

Vendita auto, interviene il Codacons

Vendita auto, interviene il Codacons

giovedì 18 Febbraio 2021

L’associazione ha presentato un esposto all’Antitrust per “pratiche commerciali scorrette”. Negli spot servirebbe più trasparenza su rate, finanziamenti e costi totali dei veicoli

ROMA – Immagini coinvolgenti, musiche affascinanti, uomini e donne “realizzati” alla guida di mezzi importanti, la dimostrazione del raggiungimento di uno status symbol. E alla fine, informazioni poco chiare sulla possibilità di dilazionare il pagamento. In primo piano importi minimi, per rate di cui però non si conosce il numero. Praticamente mai viene indicato l’importo della maxi rata finale da pagare per chiudere il finanziamento. Un sogno che viene prima promesso e poi venduto a caro prezzo.

Il Codacons ha deciso di mettere un freno a questo fenomeno, e ha presentato un esposto all’Antitrust contro diverse case automobilistiche per pubblicità ingannevole e pratiche commerciali scorrette. Al centro dell’esposto dell’associazione gli spot pubblicitari diffusi negli ultimi mesi dalle principali marche di automobili, finalizzati ad incentivare il consumatore all’acquisto di una nuova autovettura ricorrendo a messaggi ingannevoli circa rate, finanziamenti e costi totali dei veicoli.

Attraverso un monitoraggio sulle pubblicità diffuse in Italia, infatti, il Codacons ha rilevato che una pluralità di case automobilistiche svolge una suggestiva attività di marketing sulle proprie autovetture, veicolando messaggi pubblicitari tali da falsare in modo diretto ed oggettivo il comportamento economico dei consumatori.

Le pubblicità esaminate non riportano l’elemento del prezzo globale che viene sottaciuto al consumatore, e promuovono finanziamenti per l’acquisto delle vetture senza specificare né il tasso d’interesse applicato, né il Taeg finale, requisiti tra l’altro obbligatori.

“Tali pratiche commerciali – ha scritto il Codacons – sono volte a risaltare unicamente il prezzo minimo della rata, nascondendo dunque il costo totale dell’automobile che, quando presente, risulta assolutamente illeggibile per un consumatore, sia per la durata dello spot, sia per i caratteri molto ridotti”.

Questa metodica, sostiene l’associazione dei consumatori, è assolutamente idonea a falsare gravemente il comportamento economico di tutti i consumatori: infatti, quanto più è bassa la rata mensile tanto più il consumatore si convince della bontà dell’acquisto. Un comportamento che risulta assolutamente ingannevole in quanto non fornisce “una chiara ed adeguata rappresentazione della reale essenza e dell’effettiva convenienza della proposta commerciale”.

Secondo l’ordinamento giuridico italiano la pubblicità ingannevole è “qualsiasi pubblicità che in qualunque modo, compresa la sua presentazione, sia idonea ad indurre in errore le persone fisiche o giuridiche alle quali è rivolta o che essa raggiunge e che, a causa del suo carattere ingannevole, possa pregiudicare il loro comportamento economico ovvero che, per questo motivo, sia idonea a ledere un concorrente”.

Attualmente la pubblicità ingannevole è disciplinata dai decreti legislativi 145/2007 (disciplina relativa alla tutela del professionista) e 146/2007 (che aggiorna il Codice di Consumo negli articoli da 18 a 27 inserendo il concetto di pratiche commerciali scorrette a danno dei consumatori e delle micro-imprese). La competenza è dell’autorità garante della concorrenza e del mercato.

Importante anche il Codice di autodisciplina della comunicazione commerciale, accettato dalla quasi totalità degli operatori pubblicitari italiani e dai loro clienti, che dispone che “la pubblicità deve evitare ogni dichiarazione o rappresentazione che sia tale da indurre in errore i consumatori, anche per mezzo di omissioni, ambiguità o esagerazioni palesemente non iperboliche”.

In questo caso la competenza è del Comitato di Controllo e del Giurì, che possono essere interpellati da chiunque vi abbia interesse e decidono della questione in tempi rapidissimi (in media venti giorni per il Giurì, che ha il potere di ordinare la cessazione della campagna pubblicitaria).

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