Particolare importanza va data alla trascrizione del preliminare di vendita
Il contratto preliminare sovente costituisce la formazione progressiva che anticipa gli elementi principali che conducono alla vendita di un immobile. Infatti, con questa scrittura privata, le parti si obbligano alla stipula del futuro atto di vendita (c.d. rogito), che è il vero documento che provoca il trasferimento del bene. Se una delle parti che ha sottoscritto il preliminare si pente, le conseguenze connesse al mancato rispetto dell’obbligo di concludere il contratto, sono sancite dall’art. 2932 c.c. Questo afferma che: “Se colui che è obbligato a concludere il contratto non adempie l’obbligazione, l’altra parte può ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso”.
In sostanza il Tribunale emetterà una sentenza con la quale l’immobile viene trasferito per ordine del Giudice. Particolare importanza va data invece alla trascrizione del preliminare di vendita introdotta dall’art. 2646 bis c.c. In virtù di quest’ultimo, registrando il preliminare, presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari, esso è opponibile nei confronti dei terzi, con la conseguenza che il promittente venditore non potrà trasferirlo ad altri.
Così come non potrà concedere sullo stesso un’ipoteca, né un terzo potrà pignorarlo. In definitiva, il preliminare sancisce un preciso ed imprescindibile obbligo di contrarre l’atto definitivo di vendita che è in effetti l’unico che consente il passaggio della proprietà del bene, mentre il promittente venditore – se vuole o se fa parte del preliminare – può trasferire anzitempo il possesso dell’immobile.