Violazioni fiscali, ecco quali si possono regolarizzare - QdS

Violazioni fiscali, ecco quali si possono regolarizzare

Salvatore Forastieri

Violazioni fiscali, ecco quali si possono regolarizzare

venerdì 03 Marzo 2023

Agenzia Entrate, la circolare 2/’23 chiarisce le tipologie che rientrano nella sanatoria prevista dalla L. 197/’22. Definibili solo quelle formali e non sostanziali

ROMA – La Legge di Bilancio 2023 (n. 197/2022) ai commi da 166 a 178 prevede la possibilità di definire in modo agevolato le cosiddette irregolarità formali, ma solo quelle commesse sino al 31 ottobre 2022 e sempre che si tratti di violazioni che non hanno inciso nella determinazione della base imponibile e sul pagamento del tributo e che non siano state oggetto di di contestazione resasi definitiva prima del 1^ gennaio 2023.

Così come precisato dalla recente circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 2 del 27/1/2023, la norma in oggetto ricalca, nel contenuto, l’analoga regolarizzazione disposta con l’articolo 9, commi da 1 a 8, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 , normativa con riguardo alla quale l’Agenzia delle Entrate ha emanato a suo tempo la circ.11 del 15/5/2019.

Secondo la circolare, è possibile regolarizzare le violazioni formali (ossia le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti di natura formale) commesse fino al 31 ottobre 2022, purché le stesse non rilevino sulla determinazione della base imponibile, sulla liquidazione e sul pagamento dell’Iva, dell’Irap, delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive, delle ritenute alla fonte e dei crediti d’imposta. Trattasi, tendenzialmente, di quelle violazioni per le quali il legislatore ha previsto sanzioni amministrative pecuniarie entro limiti minimi e massimi o in misura fissa, non essendoci un omesso, tardivo o errato versamento di un tributo sul quale riproporzionare la sanzione.

Con riguardo alle diverse tipologie di violazioni, delle quali solo quelle formali è oggi possibile la definizione, è utile ricordare che l’articolo 6, comma 5, del Dlgs 472 del 18 dicembre 1907, afferma che “Non è punibile chi ha commesso il fatto per forza maggiore”.

Il successivo comma 5-bis, invece, afferma che “Non sono inoltre punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo”.

Quindi, senza nemmeno accennare alle cosiddette violazioni di natura sostanziale (quelle che hanno dato luogo ad evasione o a rimborsi non spettanti), di violazioni (quelle di natura formale), potremmo averne di tre tipi: a) quelle causate da causa di forza maggiore, e come tali non punibili in base al comma 5 del citato articolo 6 del D.leg/vo 472/97; b) quelle che, seppure di natura formale, e come tali punite con sanzioni amministrative in misura fissa, hanno comunque ostacolato l’attività di accertamento e, magari, determinato o avrebbero potuto determinare, anche potenzialmente, il mancato pagamento o un minor pagamento del tributo; c) le violazioni “meramente formali”, ossia quelle che, oltre a non incidere sulla determinazione della base imponibile e non avere determinato un minor versamento del tributo, non hanno pregiudicato lo svolgimento dell’attività di controllo da parte dell’amministrazione Finanziaria.

In sostanza possono considerarsi violazioni “meramente formali” tutte quelle violazioni, formali, che non incidono nella determinazione dell’imponibile e/o sul versamento dell’imposta.
Ad avviso di chi scrive, la definizione non dovrebbe riguardare le violazioni che sono classificabili come “meramente formali” (ossia le violazioni che, non possedendo i requisiti per la non punibilità, sono “tamquam non essent”, cioè come se non ci fossero), bensì quelle che, seppure formali, sono punibili dall’Agenzia delle Entrate con una sanzione amministrativa, fissa, non proporzionale, avendo comunque ostacolato l’attività del fisco. La circolare 2, citata, comunque, seppure a titolo esemplificativo, elenca le violazioni che possono rientrare nella definizione agevolata di che trattasi.

L’Agenzia delle Entrate, così come peraltro previsto dalla legge 197/23, ha pure emanato il Provvedimento n. 27629 del 30 gennaio 2023, con il quale ha chiarito che le violazioni definibili sono “Le violazioni formali … per cui sono competenti gli uffici dell’Agenzia delle entrate ad irrogare le relative sanzioni amministrative, commesse fino al 31 ottobre 2022 dal contribuente, dal sostituto d’imposta, dall’intermediario e da altro soggetto tenuto ad adempimenti fiscalmente rilevanti, anche solo di comunicazione di dati, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile e dell’imposta, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, dell’imposta regionale sulle attività produttive, delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e imposte sostitutive, nonché sulla determinazione delle ritenute alla fonte e dei crediti d’imposta e sul relativo pagamento dei tributi. Più in generale, nella regolarizzazione rientrano comunque le violazioni formali a cui si applicano, anche mediante rinvio normativo, le sanzioni per i tributi di cui al periodo precedente”.

Da quanto chiarito dall’Agenzia con il citato provvedimento, quindi, si può intuire che le violazioni formali definibili sono sicuramente quelle, non sostanziali, per le quali però l’Agenzia delle entrate può irrogare la sanzione prevista dalla legge.

In base al comma 167, la regolarizzazione avviene non solo rimuovendo l’irregolarità commessa, ma anche versando la somma di Euro 200 per annualità interessata, in unica soluzione entro il 31 marzo 2023, oppure in due rate, ciascuna di 100 Euro, la prima da versare entro il 31 marzo 2023 e la seconda entro il 31 marzo 2024.

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