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Violenza sessuale e la revoca del consenso “in itinere”, la sentenza della Cassazione

Violenza sessuale e la revoca del consenso “in itinere”, la sentenza della Cassazione
Giustizia, immagine di repertorio da Imagoeconomica

La nuova sentenza della Cassazione penale ribadisce la centralità del consenso

Proseguire un rapporto anche qualora il consenso originariamente prestato sia venuto meno “in itinere” integra il reato di violenza sessuale ai sensi dell’articolo 609-bis del Codice Penale. Lo ha ribadito, lo scorso 12 maggio, la sentenza numero 16950 della Cassazione penale, sezione 3.

Violenza sessuale e revoca in itinere del consenso, cosa dice la sentenza

A dare notizia dell’interessante questione in termini di consenso è l’avvocato Riccardo Radi in un articolo di Terzultima Fermata. Secondo quanto stabilito, il consenso deve perdurare per l’intero rapporto senza soluzione di continuità e riguardare tutti gli atti sessuali previsti. Ed è possibile revocare il consenso durante il rapporto.

La centralità del consenso

La centralità del consenso nella valutazione di reati di natura sessuale è stata al centro di due recenti sentenze della Cassazione Penale. Una è la numero 37173 del 14 novembre 2025, della sezione 3, che ribadisce che che “il consenso che esclude la configurabilità del delitto di violenza sessuale deve essere libero, attuale, specifico e perdurante per l’intera durata dell’atto” e “non può essere desunto da condotte ambigue, pregresse o meramente tolleranti della persona offesa, né dalla sua inerzia”. La seconda è l’ordinanza numero 37170/2025 della sezione 7. Secondo la giurisprudenza prevalente, affinché si configuri il reato di violenza sessuale è richiesta la mancanza di consenso valido e non necessariamente la manifestazione del dissenso.

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