Proseguire un rapporto anche qualora il consenso originariamente prestato sia venuto meno “in itinere” integra il reato di violenza sessuale ai sensi dell’articolo 609-bis del Codice Penale. Lo ha ribadito, lo scorso 12 maggio, la sentenza numero 16950 della Cassazione penale, sezione 3.
Violenza sessuale e revoca in itinere del consenso, cosa dice la sentenza
A dare notizia dell’interessante questione in termini di consenso è l’avvocato Riccardo Radi in un articolo di Terzultima Fermata. Secondo quanto stabilito, il consenso deve perdurare per l’intero rapporto senza soluzione di continuità e riguardare tutti gli atti sessuali previsti. Ed è possibile revocare il consenso durante il rapporto.
La centralità del consenso
La centralità del consenso nella valutazione di reati di natura sessuale è stata al centro di due recenti sentenze della Cassazione Penale. Una è la numero 37173 del 14 novembre 2025, della sezione 3, che ribadisce che che “il consenso che esclude la configurabilità del delitto di violenza sessuale deve essere libero, attuale, specifico e perdurante per l’intera durata dell’atto” e “non può essere desunto da condotte ambigue, pregresse o meramente tolleranti della persona offesa, né dalla sua inerzia”. La seconda è l’ordinanza numero 37170/2025 della sezione 7. Secondo la giurisprudenza prevalente, affinché si configuri il reato di violenza sessuale è richiesta la mancanza di consenso valido e non necessariamente la manifestazione del dissenso.
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