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Voli a rischio tra caro carburante e guerre: quanto costano e cosa coprono le assicurazioni per i viaggi

Voli a rischio tra caro carburante e guerre: quanto costano e cosa coprono le assicurazioni per i viaggi
Immagine di repertorio, da Imagoeconomica

Di fronte all’incertezza un’alternativa potrebbe essere quella di sottoscrivere di un’assicurazione “cucita su misura” per il viaggio prenotato

Chi ha prenotato i voli per l’estate dovrà tenere conto dei possibili tagli dovuti alle limitazioni sui rifornimenti del carburante negli aeroporti impongono una pianificazione attenta.

Di fronte all’incertezza un’alternativa potrebbe essere quella di sottoscrivere di un’assicurazione “cucita su misura” per il viaggio prenotato.

Le polizze di questo tipo presentano dei costi che, a seconda del grado di tutela, possono arrivare fino all’8% dell’intero pacchetto. Non sempre, tuttavia, coprono tutti i rischi possibili.

Costi su variabili e polizze

Secondo l’associazione dei consumatori, sono diverse le variabili da prendere in considerazione per valutare la polizza di viaggio proposta, dalla durata del soggiorno alla destinazione finale fino al numero di persone che si vorrebbe coprire.

Queste calcolano che l’acquisto di un’assicurazione presenti costi compresi tra il 3 e l’8% dell’intero viaggio. Ipotizzando, per esempio, un soggiorno dal costo medio di 2.500 euro a viaggiatore, vada messa in conto una spesa ulteriore per la polizza che oscilli tra i 75 e 200 euro.

Alla sottoscrizione va poi valutata la tipologia di polizza prescelta che potrebbe includere, a seconda dei casi, una protezione per problemi di salute, smarrimento del bagaglio, responsabilità civile, annullamento preventivo, oppure essere comprensiva di tutto.

Viaggiatori anziani

Tra che potrebbe sostenere i costi assicurativi più elevati ci sono i viaggiatori anziani che in alcuni casi potrebbero arrivare ad essere esclusi in quanto presentano maggiori fattori di rischio.

Quali spese vengono rimborsate e quelle escluse

Limitando il campo alla prenotazione, la sottoscrizione di una polizza dà diritto a ricevere rimborsi per l’acquisto di biglietti aerei, soggiorni presso strutture ricettive ma anche per eventuali penali previste da agenzie di viaggio e tour operator in caso di annullamento. Nell’”ombrello” assicurativo rientrano inoltre i servizi turistici accessori come, per esempio, le escursioni o le guide. A prescindere dalla tipologia, il rimborso prevede nella maggior parte dei casi franchigie a carico dei contraenti e massimali oltre i quali l’assicurazione non offre copertura.

L’assicurazione nasce dall’esigenza di tutelare il viaggiatore da cause impreviste. L’annullamento di una prenotazione dettato, per esempio, dalla paura di viaggiare, dal timore di trovarsi dentro pericoli frutto di condizioni geopolitiche avverse non giustifica la necessità di procedere ad un rimborso. Come previsto dalle condizioni delle varie compagnie assicuratrici, i motivi dietro alla rinuncia di un viaggio devono essere validi e documentabili.

Assicurazione in caso di guerra e i Paesi sconsigliati

L’assicurazione copre il viaggio in Paesi dove scoppia una guerra? Come spiegano gli esperti di Facile.it il conflitto rientra solitamente tra le cause di esclusione nelle polizze soprattutto perché la Farnesina rende noto su www.viaggiaresicuri.it l’elenco aggiornato dei Paesi sconsigliati per rischi legati a instabilità politica, epidemie o eventi naturali estremi.

Oltre alle destinazioni non raccomandate a causa dei conflitti in corso, in primis Ucraina, Russia, Medio Oriente, Sudan, Congo, Haiti, Yemen, e per la grave crisi economica, Cuba, si sommano le incognite sulle rotte per le scorte di carburante.

Ad inizio aprile Air Bp Italia ha inviato una comunicazione alle compagnie aree su limitazioni dei rifornimenti in quattro scali italiani: Bologna, Milano Linate, Treviso e Venezia.

Cancellazione del volo per decisione della compagnia

Le norme comunitarie, a partire dal Regolamento Ue 261/2004, tutelano i diritti dei passeggeri quando il volo “salta” per decisione della compagnia aerea, come nell’eventualità di una carenza del carburante. Spetta in questo caso all’azienda offrire un’alternativa, dal rimborso del biglietto alla riprotezione sul primo volo disponibile.

Il codice del turismo

Va poi ricordata una circostanza in cui il viaggiatore ha diritto a rescindere il contratto senza il pagamento delle penali e con il diritto al rimborso integrale delle spese sostenute. Stando all’articolo 41 del codice del turismo, la risoluzione del contratto può scattare in “circostanze inevitabili e straordinarie” che si verificano nel “luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze” e che incidono in modo sostanziale “sull’esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione”.

In questo caso il viaggiatore ha diritto, come detto, a recuperare l’intera quota pagata in anticipo per la prenotazione del pacchetto senza tuttavia avere il diritto a ricevere alcun “un indennizzo supplementare”.

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