L’Assemblea Regionale Siciliana il 17 dicembre 2019 ha fissato i principi approvando le disposizioni concernenti l’istituzione delle zone franche montane in Sicilia. Da allora ancora nulla di fatto
Le Zone Franche Montane costituiscono una misura di politica economica adottabile dal governo siciliano per il rilancio delle zone interne dell’Isola, che nel tempo subiscono un lento processo di desertificazione, umana e imprenditoriale.
L’Assemblea Regionale Siciliana il 17 dicembre 2019 ha fissato i principi approvando le disposizioni concernenti l’istituzione delle zone franche montane in Sicilia.
Il ddl sulle Zone franche montane
Tuttavia, il Parlamento regionale ha dovuto fare ricorso alla forma della Legge voto, ai sensi dell’art 18 dello Statuto – solo ed esclusivamente – in quanto lo Statuto siciliano, a differenza di quello di altre Regioni a Statuto speciale, non prevede la fiscalità di sviluppo; questa in atto resta una materia di competenza degli organi dello Stato.
«Il DDL, ad eccezione di questo aspetto, – afferma il professore Riccardo Compagnino – è di esclusiva competenza della Regione Siciliana e lo Stato può unicamente valutare la compatibilità della misura di fiscalità di sviluppo prevista con la legislazione statale e comunitaria».
«Solo ed esclusivamente questo può essere l’esame da parte del Parlamento nazionale. – continua l’esperto di finanza locale – L’Assemblea Regionale Siciliana avrebbe legiferato nelle forme usuali, senza, ovviamente ricorrere alla c.d. Legge voto, se lo Statuto siciliano fosse adeguato a quello delle altre Regioni a Statuto speciale e prevedesse la fiscalità di sviluppo».
In verità il governo regionale, su proposta dell’assessore al Bilancio, il 15 maggio 2018, con la Delibera di Giunta n° 197, ha “apprezzato” lo “Schema di attuazione di nuove norme di attuazione dello Statuto in materia finanziaria”. Sarebbero rimaste lettera morta, sia sotto il profilo amministrativo, in quanto non approvate dalla Commissione Paritetica, che sotto quello politico. La proposta non sarebbe mai stata trasmessa ufficialmente al presidente dell’ARS, quindi calendarizzata a Sala d’Ercole, dove sarebbe stata accolta favorevolmente e trasversalmente da tutto il Parlamento, per tanto elevata a rango superiore dell’apprezzamento in Giunta.
Per delle incomprensibili ragioni, al 17 dicembre 2019 non vi era alcun testo legislativo di riferimento e, per dirla tutta, non c’è nemmeno oggi.
Si dovrà attendere il 30 giugno 2022 per l’aggiornamento e l’approvazione delle norme di attuazione e gli effetti – secondo “l’accordo della sfortuna” (siglato lo scorso venerdì 17 dicembre) – si dovrebbero concretizzare a partire dall’anno 2023. Il condizionale è d’obbligo in quanto lo Stato (lealmente?) condiziona le conseguenze alla copertura finanziaria.
L’obiettivo della fiscalità di sviluppo
L’obiettivo della fiscalità di sviluppo, sostenuta dal Comitato regionale promotore (cui fanno parte i sindaci dei 158 Comuni interessati e l’associazione zfm Sicilia) è l’attrazione di iniziative imprenditoriali che fungano da volano sociale ed economico; il marketing territoriale è rivolto ovviamente anche ai non siciliani che intendano trasferire la sede legale ed operativa della propria attività imprenditoriale.
Le temporanee agevolazioni (dieci periodi di imposta) riguardano sia il profilo fiscale sia quello previdenziale ed entrambe graveranno direttamente ed indirettamente sul bilancio della Regione Siciliana.
Su questo, nel momento in cui la norma andrà a regime, bisognerà attivare un ragionamento che converrebbe più alle Regioni del nord, anche in considerazione del fatto che per ogni 100 euro spesi in Sicilia il ritorno per i distretti industriali (veneti, emiliani e lombardi, per citarne alcuni) è di oltre il 50%.
Agevolazioni fiscali
Per le agevolazioni fiscali la Regione siciliana si avvarrà delle prerogative costituzionali del proprio Statuto che prevede la titolarità delle imposte dirette ed indirette.
Per le agevolazioni previdenziali la Regione impegnerà nel proprio bilancio le risorse finanziarie per onorare l’onere finanziario nei confronti dell’Istituto previdenziale.
Definizione dei rapporti finanziari con lo Stato
Ovviamente si tratta di una Legge obiettivo che richiede preliminarmente – e finalmente – la corretta definizione dei rapporti finanziari con lo Stato. Si tratta di definire urgentemente le norme di attuazione dello Statuto che nel passato o sono state realizzate come “norme modificative” (e quindi nulle) o non sono state mai previste.
Il tema delle ZFM in tal senso costituisce l’ennesima occasione per emanare norme rispettose dello Statuto siciliano, nel passato ignorato con i risultati palesemente visibili.
A tal proposito, va detto che l’attenzione sulla Carta costituzionale della Regione Siciliana e sulle norme finanziarie che regolano i rapporti con lo Stato è tornata agli onori della cronaca in coincidenza con le rivendicazioni di civiltà avanzate dal Comitato regionale.
Il Comitato, da un lato, è pienamente consapevole che a Roma si potrebbe contestare l’impianto della legge obiettivo, con particolare riferimento alle disposizioni comunitarie, che porterebbero – per superare le “imposizioni” europee – al “de minimis” e ad altri cavilli evidenziati più in Sicilia che altrove.
Dall’altro lato, invece, vi è la certezza che la Legge, votata all’unanimità dall’ARS, è perfettamente compatibile con le norme e la giurisprudenza comunitaria, «piuttosto -chiosa Compagnino – è il regime “de minimis” che stride con la Carta costituzionale della Regione Siciliana».
Tutti gli altri argomenti ostativi che in questi anni sono stati incomprensibilmente evidenziati, “cavilli” compresi, secondo Compagnino, «non attengono alla competenza statale ma sono di esclusiva pertinenza della Regione Siciliana che opererà discrezionalmente in relazione agli interventi di politica economica che intenderà adottare».
A partire dalla perimetrazione delle zone franche montane, definita con Delibera di Giunta n°405 del 21 settembre 2021.
I Comuni che dovrebbero rientrare nelle Zfm
Il Governo regionale ha individuato 158 Comuni, nei quali oltre il 50% della superfice totale del territorio è posto ad altitudine di almeno 500 mt slm e con una popolazione residente inferiore ai 15 mila abitanti, considerando anche quelli che negli ultimi 50 anni hanno subito un importante processo di spopolamento.
Insomma, le Terre alte di Sicilia circoscritte, dal punto di vista Costituzionale e normativo non possono essere paragonate alle zone montane di altre parti dell’Italia.
Le sentenze della Corte di Giustizia Europea a sostegno delle Zfm
A sostegno di queste ragioni, da oltre 2440 giorni, il Comitato regionale evidenzia i criteri puntuali riportati nelle oramai note sentenze della Corte di Giustizia Europea (“Azzorre”, “Paesi Baschi” e “Gibilterra”) e che consentono alla Regione Siciliana di adottare le proposte in discussione (per le ragioni esposte) alle Camere: autonomia costituzionalmente garantita, autonomia decisionale e autonomia finanziaria.
Amministratori e associazione zfm, in rappresentanza dei residenti delle Terre alte di Sicilia si dichiarano fiduciosi che i due rami del Parlamento, interessati a definire la materia e il Governo regionale non tradiranno le aspettative delineate nella prima Legge di prospettiva della storia dell’Assemblea Regionale Siciliana.
In caso contrario al Comitato regionale rimarrebbe un’ultima carta da giocare. Quella “del Giudice a Berlino”.
L’ultima parola spetterebbe alla Corte di Giustizia Europea, che sarebbe chiamata a mettere ordine sulla complicata (ad arte!) materia.
I Giudici della suprema Corte non dovrebbero avere difficoltà a confermare le ragioni che il Comitato rivendica (molte delle quali fanno riferimento a pronunciamenti della stessa Corte). Anche sui principi della equità tra territori e Stati diversi.
Il quesito che verrebbe posto sarebbe imbarazzante. Gli Stati membri della UE o Regioni della UE, adottano misure fiscali di favore sui propri territori, anche a favore di imprese che hanno localizzata la sede legale?
Nelle Terre alte di Sicilia non si invoca alcun vantaggio, solo una fiscalità di sviluppo a favore di imprese che hanno la sede legale e operativa, o che intendano trasferire il tutto in queste prodigiose Terre, poste oltre confine e ai margini della condizione d’insularità.
Non è tanto e, per onesta intellettuale, nemmeno poco. Il giusto.
Vincenzo Lapunzina