Decreto Milleproroghe, prolungato il divieto di incrocio tra la stampa e la televisione - QdS

Decreto Milleproroghe, prolungato il divieto di incrocio tra la stampa e la televisione

Rossana Indelicato

Decreto Milleproroghe, prolungato il divieto di incrocio tra la stampa e la televisione

sabato 17 Gennaio 2015

Il decreto legge 31/12 n. 192, comma 3 dell’articolo 3, proroga i termini al 31 dicembre del 2015. La proibizione è prevista all’interno del “Testo unico” per garantire il pruralismo informativo

ROMA – Il decreto “Milleproroghe” del Consiglio dei ministri – decreto legge 31 dicembre n. 192, nato come misura eccezionale in Italia e volto a prorogare o risolvere disposizioni urgenti – interviene anche nei rapporti tra stampa e televisione.
In particolare, il comma 3 dell’articolo 3 proroga ulteriormente al 31 dicembre 2015 il divieto di incrocio tra imprese televisive e società editrici, proibizione regolata dal “Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici” (decreto legislativo n. 177/2005).
All’articolo 43 del Testo unico, comma 12, si legge: “I soggetti che esercitano l’attività televisiva in ambito nazionale attraverso più di una rete non possono acquisire – prima del 31 dicembre 2015 – partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani.
 Il divieto si applica anche alle imprese controllate, controllanti o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile”. Un’evasione dalle suddette disposizioni rappresentano le imprese editrici di giornali quotidiani diffusi esclusivamente in modalità elettronica.
Il Testo unico chiosa, all’art. 3, i motivi del divieto di partecipazioni incrociate tra stampa e televisione: “sono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, la tutela della libertà di espressione di ogni individuo, inclusa l’obiettività, la completezza, la lealtà e l’imparzialità dell’informazione”. Qualora si riscontri l’esistenza di posizioni lesive al principio del pluralismo informativo, il comma 5 dell’art. 43, assicura l’intervento di un’istruttoria che rimuova i casi in contraddizione con quanto disposto.
“In considerazione degli obiettivi di tutela del pluralismo e degli altri obiettivi di interesse generale perseguiti – rende noto l’art. 53 – si persegue l’esigenza di incoraggiare l’uso efficace e la gestione efficiente delle radiofrequenze, di adottare misure proporzionate agli obiettivi, di incoraggiare investimenti efficienti in materia di infrastrutture, promuovendo innovazione e adottando misure rispettose e tali da non ostacolare lo sviluppo dei mercati emergenti”.
Questi i nobili propositi adottati in materia di informazione dal Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, in attesa di un’organica e completa disciplina nazionale delle comunicazioni di massa.
 

 
Garantire efficacia all’azione amministrativa
 
Il decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192, passato al gergo giornalistico come “decreto Milleproroghe” e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2014, è uno strumento riproposto in Italia dal 2005 all’anno in corso, per provvedere alla proroga di termini previsti da disposizioni legislative. L’ambizioso fine è quello di garantire l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa. Dall’art. 1 all’art. 14, il decreto legge fissa la proroga dei termini in materia di: Pubbliche amministrazioni, giustizia amministrativa, sviluppo economico, competenze del ministero dell’Interno, beni culturali, istruzione, sanitaria, infrastrutture e trasporti, ambientale, economica e finanziaria, interventi emergenziali, regime fiscale relativo alle energie da fonti rinnovabili agro forestali e fotovoltaiche, nonché di carburanti  ottenuti  da produzioni vegetali, Federazioni sportive nazionali e contratti affidamento di servizi. L’art. 15 ne chiarisce l’entrata in vigore “il giorno stesso  della  sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, la presentazione alle Camere per la conversione in legge nonché l’obbligo di osservarlo e di farlo osservare”.

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