Teoria e pratica al servizio della professione - QdS

Teoria e pratica al servizio della professione

Giuliana Gambuzza

Teoria e pratica al servizio della professione

martedì 31 Luglio 2012

Approvato in prima lettura il Dpr di riforma degli ordini professionali che recepisce la direttiva europea 2005/36/CE. L’inizio del tirocinio è previsto durante l’università; corsi di formazione accanto alla frequenza in studio

PALERMO – È arrivata alcune settimane fa l’approvazione in via preliminare, da parte del Consiglio dei ministri, dello schema di Dpr relativo alla riforma delle professioni. Il decreto si è reso necessario per recepire le norme europee in materia, contenute nella direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio sul riconoscimento delle qualifiche professionali acquisite in altri Stati membri.
Le voci di protesta degli ordini, sollevate dal provvedimento, sono state formalizzate dal Centro Unitario delle Professioni pochi giorni fa, nel corso dell’audizione in Commissione Giustizia della Camera. E rimane da capire come si comporterà il governo nei confronti delle tante riserve avanzate dal Consiglio di Stato il 10 luglio, visto che il suo pronunciamento non è vincolante.
Una delle materie cruciali dell’ordinanza è quella disciplinata all’articolo 6, che ribadisce, rispetto al D.L. 138/2011, l’obbligatorietà del tirocinio per l’accesso alla professione e, rispetto a quello n. 201 del 2011, la riduzione da 3 anni a 18 mesi della sua durata massima.
In questa prospettiva, il nuovo intervento legislativo si occupa di due questioni: “l’aspetto relativo all’effettivo svolgimento dell’attività formativa del tirocinante e l’adeguamento costante in funzione della garanzia di adeguatezza del servizio professionale da prestare”. Ecco, punto per punto, come esse vengono affrontate dal Dpr.
Dei 18 mesi complessivi, 6 sono spendibili durante l’ultimo anno degli studi universitari (previa convenzione) e altrettanti presso enti o professionisti di altri Paesi.
Il tirocinio è compatibile con un lavoro subordinato privato, purché questo non ne ostacoli lo svolgimento in modo “effettivo e adeguato”, ma non con un rapporto di pubblico impiego.
Ancora, non è possibile interrompere il periodo formativo per oltre 6 mesi senza giustificato motivo, mentre il certificato rilasciato dal consiglio dell’ordine o del collegio alla fine di esso decade dopo 5 anni e smette di essere valido se non si supera l’esame di Stato.
Il Dpr si pronuncia anche sulla figura del tutor, che deve lavorare da professionista da almeno un lustro e non seguire più di tre tirocinanti contemporaneamente, salva una motivata autorizzazione rilasciata dal consiglio dell’ordine.
Il tirocinio – che nel documento viene definito ad hoc come un “addestramento a contenuto teorico-pratico” – si sdoppia in pratica in uno studio professionale e corsi di formazione lunghi almeno 6 mesi, che potranno essere organizzati dagli ordini o da altri enti autorizzati e che saranno oggetto di valutazione, intermedia e finale, di profitto.
Su questo parte dell’articolo dovrà essere preparato un regolamento entro un anno dall’entrata in vigore del decreto. In ogni caso, esso resto tra le indicazioni più contestate: il pericolo, dicono gli ordini, è che si ritardi l’ingresso nel mercato del lavoro e nella società adulta, per di più caricando il giovane di nozioni teoriche superflue dopo anni e anni passati sui libri universitari. Oltre che di costi, dal momento che è stata esclusa – tra corali lamentele – la pregressa previsione di un compenso per il tirocinante.
 

 
L’approfondimento. Monta la polemica tra i rappresentanti degli ordini
 
Non hanno tardato a puntare il dito contro il Dpr approvato in prima lettura il 15 giugno, i rappresentanti degli ordini professionali. Neanche la parte dedicata al tirocinio è piaciuta, anzi. L’avversione si concentra in particolare sulla formula “teoria più pratica”, che rischia di trasformare il tirocinio in una vera corsa a ostacoli. Sembra crederci anche il Consiglio di Stato, che ha deciso di escludere l’estensione dell’obbligo di tirocinio a tutte le professioni regolamentate, comprese quelle, soprattutto tecniche (architetti, ingegneri, chimici, …), che prima non lo prevedevano. Di più: l’impressione è che il Cds abbia smontato pezzo per pezzo l’articolo 6. Qualche altro esempio? Il tetto di tre praticanti non è basato su una “adeguata giustificazione”, il limite di un semestre per il tirocinio all’estero non convince, mentre “non si comprende” la differenziazione tra impiego pubblico e impiego privato nel valutare la compatibilità del tirocinio. Viene ripristinata la capacità dei consigli di stipulare convenzioni con le università per lo svolgimento del tirocinio già durante gli studi. Ultima nota dolente: le generiche deroghe presenti nel documento potrebbero rivelarsi discriminatorie.

Giuliana Gambuzza
Twitter: @GiulyGambuzza

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