Diritto d’accesso agli atti della Pa. Condannato un ufficio dell’Inail - QdS

Diritto d’accesso agli atti della Pa. Condannato un ufficio dell’Inail

Massimo Piccolo

Diritto d’accesso agli atti della Pa. Condannato un ufficio dell’Inail

martedì 09 Ottobre 2012

Sentenza del Cga Regione Sicilia dell’1 ottobre dà ragione a un utente

PALERMO – Se vi capita di avere a che fare con una Pubblica amministrazione “distratta”, che non vi concede il pieno diritto di accesso agli atti di una vostra pratica in corso, e anzi vi dà “erronee informazioni”, vi consiglio di portarvi dietro la Sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia, n. 856 del 1-10-2012.
I fatti riguardavano un cittadino, che per comodità chiameremo Paolo, che si era rivolto agli uffici dell’INAIL per avere delucidazioni sui criteri di assegnazione di alcuni alloggi, utilizzati al fine di stilare la graduatoria degli aventi diritto, e nella quale il Sig. Paolo non risultava fra quelli utilmente inseriti nella graduatoria medesima.
Ad una prima richiesta di accesso del Sig. Paolo, ai sensi della L. 241/90, scrive il Cga che “L’Amministrazione ha riscontrato detta istanza fornendo copiosa documentazione, senza tuttavia esibire alcun documento da cui potessero evincersi detti criteri, adducendo che l’assegnazione era avvenuta secondo indicazioni fornite dalla Direzione Investigativa Antimafia”.
Così chè, Paolo, Con successiva istanza del 17/6/2009, “preso atto della precisazione fornita dall’Amministrazione, ha formulato nuova istanza volta a conoscere le modalità con cui detta assegnazione era avvenuta, sia pure sulla base delle indicazioni fornite dalla predetta Direzione Investigativa Antimafia”.
L’Amministrazione “non ha fornito risposta al quesito comunicando all’istante di ritenere questa seconda domanda alla stregua di un duplicato della precedente”.
Il Sig. Paolo,  “avendo appreso dalla D.I.A., cui aveva “girato” l’istanza in argomento a seguito del suggerimento implicitamente fornitogli dall’INAIL, che i criteri di assegnazione degli alloggi in questione erano stati fissati dall’Ente proprietario dell’immobile”, ha nuovamente formulato al’INAIL, “esplicita domanda volta ad ottenere in visione i documenti concernenti i criteri in questione”.
Da qui il nuovo rifiuto opposto dall’Amministrazione, divenuto poi oggetto del ricorso che si é incardinato dinanzi al Tar, che aveva dato ragione all’INAIL, e la cui sentenza di irricevibilità (per scadenza dei termini del ricorso) è stata impugnata.
Il Cga, per contro, ha condannato l’INAIL, che “alla prima istanza”, “aveva risposto fornendo al riguardo informazioni fuorvianti”, e che i termini per il ricorso non erano affatto scaduti, in quanto il Sig. Paolo era stato indotto sostanzialmente in errore, con un “turismo amministrativo” (nda) che in sé, non ne faceva scadere i termini per ricorrere nei modi di rito, in quanto “rimpallato” (nda) nel tempo, fra INAIL e Dia; ma in ogni caso, nel merito del ricorso, il Sig. Paolo aveva il pieno diritto di accesso agli atti che inerivano la graduatoria.

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