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Sostituzione di persona in internet sentenza della Cassazione: è reato

redazione

Sostituzione di persona in internet sentenza della Cassazione: è reato

sabato 25 Maggio 2013

Punibile chi crea o utilizza un account con generalità di altro soggetto

PALERMO – La Corte di Cassazione, con la sentenza 18826/2013, ha stabilito che va incontro a una condanna per sostituzione di persona chi si spaccia per un’altra persona nelle chat.
Nel caso in esame, una donna aveva divulgato in una chat di incontri il numero di telefono cellulare della sua ex datrice di lavoro, datrice con cui aveva in corso una causa civile. La vittima, ovviamente del tutto ignara, si era trovata all’improvviso a ricevere, anche in ore notturne, continue telefonate ed sms di persone interessate ad incontri erotici, alcune delle quali non solo l’avevano insultata, ma le avevano anche inviato degli mms con immagini porno.
La Corte d’Appello di Trieste aveva già condannato l’autrice per ingiuria e sostituzione di persona, ma l’ex dipendente aveva presentato ricorso in Cassazione.
La quinta sezione penale della Cassazione ha, però, confermato la sentenza, ricordando che “integra il reato di sostituzione di persona la condotta di colui che crei e utilizzi un account di posta elettronica, attribuendosi falsamente le generalità di un diverso soggetto, inducendo in errore gli utenti della rete Internet, nei confronti dei quali le false generalità siano declinate e con il fine di arrecare danno al soggetto le cui generalità siano state abusivamente spese”.
Ma il caso in esame presenta una particolarità, in quanto l’ex dipendente, secondo la Corte “… non ha creato un account attribuendosi falsamente le generalità di un altro soggetto, ma ha inserito in una chat di incontri personali i dati identificativi della ex datrice di lavoro ad insaputa di quest’ultima”.
Secondo la Corte, infatti, il reato di sostituzione di persona ricorre non solo quando si sostituisce illegittimamente la propria all’altrui persona, ma anche quando si attribuisce ad altri un falso nome, od un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici; questo perché per “nome” si deve intendere non solo il nome di battesimo, ma anche tutti i contrassegni di identità.
Ed in tali contrassegni vanno ricompresi quelli, come i cosiddetti “nicknames” (cioè i soprannomi), utilizzati nelle comunicazioni via internet che attribuiscono una identità sicuramente virtuale – in quanto destinata a valere nello spazio telematico del web -; tuttavia tale identità, seppure virtuale, ha una dimensione concreta in quanto proprio attraverso i “nicknames” possono avvenire comunicazioni in rete idonee a produrre effetti reali nella sfera giuridica altrui, cioè di coloro ai quali il “nickname” è attribuito.

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