Rientrare i capitali dall’estero con trattamento fiscale agevolato - QdS

Rientrare i capitali dall’estero con trattamento fiscale agevolato

Salvatore Forastieri

Rientrare i capitali dall’estero con trattamento fiscale agevolato

sabato 19 Settembre 2009

C’è tempo fino al 15 aprile 2010 per tutti i siciliani interessati per il patrimonio alla data del 31/12/08. Le sanzioni sui redditi detenuti fuori possono arrivare al 480% dell’imposta evasa

PALERMO – Probabilmente al Sud i capitali da rimpatriare sono meno di quelli del Nord. Ma ciò non toglie che anche qui in Sicilia il gettito possa essere, sorprendentemente, di entità significativa.
Lo scorso 14 Settembre, proprio il giorno precedente a quello a partire dal quale è possibile presentare la dichiarazione di emersione dei capitali “esportati” all’estero, è stato pubblicato dal direttore dell’Agenzia delle Entrate l’apposito provvedimento con il quale è stato predisposto il modello per la presentazione dell’istanza e le relative istruzioni per la sua compilazione.
Tale documentazione è reperibile dal sito dell’Agenzia www.agenziaentrate.gov.it.
Stiamo parlando del così detto “scudo fiscale”, e più precisamente dello scudo fiscale ter, visto che prima di questo provvedimento, inserito nel decreto legge 1/7/2009 n. 78 (decreto “anticrisi), altri due analoghi provvedimenti erano stati varati in passato.
Con quello attuale, l’interessato ha la possibilità di fare rientrare in Italia, nel periodo che va dal 15 settembre 2009 al 15 aprile 2010, in maniera assolutamente anonima, i capitali ed altri eventuali beni che compongono il suo patrimonio detenuto all’estero alla data del 31/12/2008.
Per i capitali ed altri beni posseduti in un altro Stato dell’Unione Europea, l’interessato ha la possibilità di trasferirli in Italia oppure semplicemente dichiararli lasciandoli presso le banche o gli intermediari finanziari europei.
Sui capitali ed altri beni “emersi” va pagata un’imposta straordinaria pari al 5%. Tale percentuale corrisponde all’imposta sintetica del 50% sul rendimento complessivo dei suddetti capitali, che la legge presume pari al 2% annuo e per cinque anni.
La procedura di emersione, ossia la presentazione dell’istanza all’intermediario ed il pagamento dell’imposta straordinaria, garantisce da qualunque accertamento fiscale fino a concorrenza dell’importo “regolarizzato”, con una copertura anche penale, limitata però alla omessa o infedele dichiarazione dei redditi e, quindi, con l’esclusione dei reati di frode fiscale come l’emissione di fatture per operazioni inesistenti.
Ci si aspetta un gettito compreso tra i 3,5 ed i 4 miliardi di euro, quasi il doppio del gettito prodotto dai due analoghi provvedimenti del 2001 e del 2002.
I vantaggi per gli ex evasori, infatti, sono notevoli, specialmente se si ricorda che la legge ha aumentato notevolmente le sanzioni sui redditi detenuti all’estero e non dichiarati al fisco, portandole addirittura ad una misura che può arrivare al 480% dell’imposta evasa.
Peraltro, sta per essere attivata un’apposita task force, composta da funzionari dell’Agenzia delle Entrate e militari della Guardia di Finanza, destinata espressamente ad accertare ogni illecito connesso all’esportazione di capitali all’estero ed a rendere più efficace la cooperazione internazionale.
Come è noto, questa nuova forma di “regolarizzazione” dei capitali all’estero ha subito molte critiche. Alcuni, infatti, l’hanno considerata come una ennesima forma di condono. Molti, però, ne hanno apprezzato gli effetti positivi che risiedono non solo nel gettito immediato, ma principalmente in quello futuro che dovrebbe scaturire dall’impiego dei capitali “rimpatriati” nella normale economia del Paese.

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