Cittadinanza, tutte le leggi sulla "italianizzazione" - QdS

Cittadinanza, tutte le leggi sulla “italianizzazione”

Patrizia Penna

Cittadinanza, tutte le leggi sulla “italianizzazione”

martedì 05 Agosto 2014

Può richiederla lo straniero nato in Italia ed ivi residente fino al raggiungimento del 18° anno d’età. Il principio dello ius sanguinis è sancito dalla legge n. 91 del 1992

ROMA – Ius soli versus ius sanguinis: la vexata quaestio infiammò il dibattito politico durante il governo Letta, quando la nomina a ministro all’Integrazione di Cécile Kyenge, italiana di origine congolese, suscitò una forte eco mediatica ed una a dir poco tormentata riflessione dell’opinione pubblica su immigrazione, integrazione e sulla cittadinanza italiana come diritto legato alla nascita sul “suolo”, ovvero sul territorio dello Stato italiano oppure legato piuttosto alla discendenza ed alla filiazione.

Legge del 5 febbraio n.91 del 1992 – Ius sanguinis
In Italia, il principio dello ius sanguinis è sancito dalla legge n. 91 del 1992 che limita l’acquisto automatico della cittadinanza iure soli ad alcuni casi particolari, ovvero ai figli di ignoti, di apolidi (ai sensi dell’articolo 16, lo straniero riconosciuto rifugiato dallo Stato italiano è equiparato all’apolide ai fini della concessione della cittadinanza) o ai figli che non seguono la cittadinanza dei genitori.
L’articolo 5 della legge 91/92 specifica che un altro modo per acquistare la cittadinanza è la iure communicatio, ossia la trasmissione all’interno della famiglia da un componente all’altro (matrimonio, riconoscimento o dichiarazione giudiziale di filiazione, adozione). Nello specifico, il richiedente, straniero o apolide, deve essere coniugato con cittadino italiano e risiedere legalmente in Italia da almeno due anni dalla celebrazione del matrimonio. Se, invece, i coniugi risiedono all’estero, la domanda può essere presentata dopo tre anni dalla data di matrimonio. I tempi si dimezzano in presenza di figli nati o adottati dai coniugi. Al momento dell’adozione del decreto di concessione della cittadinanza non deve essere intervenuto scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e non deve sussistere la separazione personale dei coniugi.
 La cittadinanza può essere ottenuta anche grazie al “beneficio di legge”, allorché, in presenza di determinati presupposti, la concessione avvenga in modo automatico, senza necessità di specifica richiesta. Per “naturalizzazione”, invece, si intende non una concessione automatica dello status di cittadino italiano ma una valutazione discrezionale da parte degli organi e degli uffici statali competenti.

DLgs n. 40/2014 attuativo della Direttiva 2011/98/Ue

Immigrati, contratti di lavoro e permessi di soggiorno

Dal 6 aprile 2014 gli Stati membri dell’Unione europea sono tenuti ad esaminare, con un’unica procedura, le domande di autorizzazione a cittadini stranieri a soggiornare e lavorare nel territorio e a rilasciare, in caso di esito positivo, un’autorizzazione unica al soggiorno e all’esercizio del lavoro subordinato.
Questa semplificazione procedurale è stata introdotta dal decreto legislativo 40 del 4 marzo 2014, attuativo della direttiva 2011/98/UE del parlamento europeo. Il decreto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.68 del 22 marzo 2014 ed entrato in vigore il 6 aprile 2014, introduce nel nostro ordinamento la procedura per il rilascio del ‘permesso unico lavoro’. All’articolo 1 il decreto introduce modifiche agli articoli 4-bis, 5 e 22 del Testo Unico delle norme sull’immigrazione, prevedendo l’allungamento a 60 giorni del termine massimo per il rilascio di tutti i permessi di soggiorno.  La dizione ‘permesso unico lavoro’ dovrà essere inserita su alcuni permessi di soggiorno che consentono l’attività lavorativa, con l’esclusione dei permessi di soggiorno rilasciati ai lavoratori autonomi, ai lavoratori stagionali, ai lavoratori marittimi, ai lavoratori distaccati, ai lavoratori ‘alla pari’, agli stranieri che soggiornano per motivi di studio o formazione, nonchè ai titolari di protezione internazionale o temporanea ed ai titolari di permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
Il permesso di soggiorno permanente ha durata illimitata può essere rilasciato dimostrando di avere una fonte di reddito costante e sufficiente per poter vivere confortevolmente in Italia (ad esempio una pensione o rilevanti proprietà immobiliari). Nel caso specifico di cittadino Ue, dopo almeno 5 anni consecutivi di soggiorno legale in un altro paese dell’Unione è possibile acquisire automaticamente il diritto al soggiorno permanente.

Dlgs n. 286 del 1998 – Testo Unico Immigrazione
Il DLgs 286 del 1998 (Testo Unico delle norme sull’immigrazione) regola le modalità per il rilascio del permesso di soggiorno, la cui durata varia a seconda delle motivazioni legate alla sua richiesta. Esso, ad esempio, può durare un anno qualora venga richiesto per finalità di studio o formazione o per lo svolgimento di lavoro autonomo. Se il permesso viene rilasciato per motivi di lavoro subordinato, la durata è quella del relativo contratto di lavoro, con un massimo di due anni, rinnovabile sino a che lo straniero conserva quello od un altro lavoro (con un massimo di sei mesi di stato di disoccupazione). Nove mesi, invece è la durata massima prevista per un permesso di soggiorno rilasciato per lo svolgimento di un lavoro stagionale.

Legge Bossi-Fini n. 189/2002

La legge Bossi-Fini modifica il DLgs 286 del 1998 (Testo Unico delle norme sull’immigrazione) e per certi versi soddisfa in parte la semplificazione procedurale richiesta dall’Ue poiché prevede la creazione di uno “sportello unico” presso le prefetture-uffici territoriali del Governo che funge da unico responsabile del procedimento.


Art. 9 L. 91/’92. Quando viene concessa “per residenza”
La cittadinanza, ai sensi dell’ articolo dell’art. 9, della Legge 91 del 5 febbraio 1992 e successive modifiche e integrazioni, può essere concessa anche per residenza, ovvero:
-allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni (art.9,c.1 lett.a)
-allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio italiano da almeno cinque anni successivamente all’adozione (art.9, c.1, lett. b)
-allo straniero che ha prestato servizio, anche all’estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello Stato italiano (art.9 c.1, lett.c)
-al cittadino di uno Stato U.E. se risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio italiano (art.9 c.1, lett.d)
-all’apolide e al rifugiato che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio italiano (art.9 c.1, lett.e) combinato disposto art.16 c.2)
I figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana, ma, divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi, se in possesso di altra cittadinanza (art 14 L.91/92).
Nel caso di uno straniero nato in Italia che abbia risieduto in Italia senza interruzioni fino al raggiungimento dei 18 anni, può richiedere la cittadinanza facendo apposito domanda all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza.

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