Il mini sportello unico Moss semplifica il pagamento Iva - QdS

Il mini sportello unico Moss semplifica il pagamento Iva

Michela Forastieri

Il mini sportello unico Moss semplifica il pagamento Iva

mercoledì 12 Novembre 2014

Per prestazioni tramite mezzi elettronici il nuovo sistema facoltativo Mini one stop shop. L'imposta è versata nelle casse dello Stato in cui viene utilizzato il servizio

PALERMO – Si chiama Moss, Mini one stop shop, ed è un sistema, per ora facoltativo, di pagamento dell’Iva da parte dei soggetti passivi, comunitari e non, che effettuano, nei confronti di privati consumatori comunitari, prestazioni di “servizi tramite mezzi elettronici” (fornitura di siti Web; fornitura di software; fornitura di immagini, testi e informazioni; fornitura di musica, film, giochi, programmi culturali, artistici, politici, sportivi, scientifici e di intrattenimento; fornitura di prestazioni di insegnamento a distanza),  di “telecomunicazioni” (telefonia fissa e mobile e, più in generale, servizi di emissione, trasmissione e di ricezione di segnali e di  informazione) e di “teleradiodiffusioni” (servizi audio e audiovisivi come i programmi radiofonici e televisivi).
Il settore di cui parliamo, come ben sappiamo, è uno di quelli che negli ultimi anni ha subito la massima evoluzione, specialmente quello del commercio elettronico diretto (l’e-commerce vero e proprio), e che ha dovuto adattarsi alle disposizioni, anche quelle fiscali, che regolano la materia, specialmente per quel che concerne l’applicazione dell’Iva nei rapporti tra soggetti appartenenti all’Unione Europea e nei rapporti tra europei ed extra comunitari.
Si ricorda che in materia di Iva le regole sulla “territorialità, dal 1° gennaio 2010, hanno subito sostanziali modifiche e, con specifico riguardo alle prestazioni di servizi, hanno previsto che l’Iva si considera dovuta nel paese del prestatore quanto la prestazione viene effettuata da un soggetto passivo d’imposta nei confronti di un privato consumatore. Per i servizi elettronici e per i servizi di telecomunicazione e radiodiffusione, sono previste disposizioni specifiche che derogano ai principi di carattere generale ora cennati.
Più in particolare, in base alla disposizione contenuta nell’art. 7 sexies (lettera f) del Dpr 633/72, se l’operazione viene posta in essere da un soggetto passivo extra Ue nei confronti di un committente “privato consumatore” italiano, l’operazione si considera sempre fatta in Italia, per cui è qui che va versata l’imposta. Il contribuente extra comunitario dovrà applicare l’Iva attraverso la nomina di un rappresentante fiscale oppure attraverso una speciale identificazione appositamente prevista dall’articolo 74 quinquies del Dpr 633/72.
Ora, anzi dal prossimo 1° gennaio 2015, in ossequio alle più recenti norme comunitarie, l’imposta si applica in Italia anche per i servizi tramite mezzi elettronici resi da operatori di altri Paesi comunitari, nonchè per quelli di telecomunicazione e di teleradiodiffusione.
In pratica, per questo particolare settore, attraverso il Moss (che in sostanza rappresenta una evoluzione ed una estensione del citato regime di cui all’art.74 quinquies), si realizza subito il sistema che attualmente caratterizza solo le operazioni B2B (business tu business) e che costituirà invece il regime definitivo degli scambi intracomunitari (anche per le operazioni B2C), ossia il pagamento (generalizzato) dell’Iva a favore dello Stato europeo dove avviene l’effettivo consumo e non di quello in cui ha sede il cedente o il prestatore del servizio.
Con il Moss, appunto, qualunque soggetto passivo, comunitario e non, identificandosi in uno Stato europeo, senza bisogno di farlo in tutti i singoli Stati dove la prestazione si intende giuridicamente effettuata, farà affluire l’imposta nelle casse dello Stato in cui avviene l’utilizzo del servizio di e-commerce, di telecomunicazione e di teleradiodiffusione.
I contribuenti iscritti al Moss sono tenuti a presentare una dichiarazione Iva trimestrale entro il 20 del mese successivo a quello di riferimento, con l’indicazione dei servizi prestati ai destinatari in ognuno degli Stati membri di consumo. Entro gli stessi termini va versata l’imposta relativa.
 


Dal 1° ottobre è già possibile iscriversi al Moss
 
A tal fine, in base alle disposizioni contenute nel "Regolamento Europeo" n. 962 del 9/10/2012, nella "Guida della Commissione Europea" del 23 ottobre 2013 e nel provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 122854 del 30 settembre 2014, a partire dallo scorso 1° ottobre è già possibile, per i contribuenti interessati, procedere all’iscrizione al Moss al fine di potere applicare questo speciale regime dal 1° gennaio dell’anno prossimo.
La registrazione avviene solo in via telematica e deve essere effettuata nel Paese dove i contribuenti comunitari hanno già la loro posizione Iva. Lo speciale regime, comunque, non è applicabile per le prestazioni di servizi che vengono poste in essere dai soggetti comunitari nello Stato dove hanno già una  precedente posizione Iva.
Per i contribuenti extra comunitari, invece, la registrazione può essere effettuata in qualunque Paese della Ue attraverso la compilazione di un apposito modello scaricabile dal sito dell’Agenzia.
In entrambi i casi, l’imposta sarà applicata con l’aliquota e le regole dello Stato dove avviene l’utilizzo della prestazione (il consumo) e sarà fatta affluire allo Stato in cui, applicando le regole della territorialità, l’imposta si rende dovuta.

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