Misure antievasione: l’Iva la paga non il prestatore ma il committente - QdS

Misure antievasione: l’Iva la paga non il prestatore ma il committente

Michela Forastieri

Misure antievasione: l’Iva la paga non il prestatore ma il committente

martedì 27 Gennaio 2015

È previsto nei commi dal 629 al 633 della legge di stabilità 2015 (L. 190 del 23 dicembre 2014). Si amplia l’ambito di applicazione del reverse charge (inversione contabile)

PALERMO – La legge di Stabilità per il 2015, la legge 190 del 23 dicembre 2014, tra i suoi 735 commi del suo unico articolo, nascoste tra qualche tentativo di semplificazione e riduzione della pressione fiscale e qualche altra norma di segno completamente diverso, contiene anche alcune misure “anti-evasione” sulle quali il legislatore fa molto affidamento ai fini della copertura delle uscite previste dalla stessa legge. Misure talmente importanti che, trattandosi di norme che potrebbero non ottenere il placet dell’Unione Europea, potrebbero comportare un aumento delle aliquote Iva e delle Accise nel caso in cui le stesse non dovessero essere applicate oppure non dovessero raggiungere l’obiettivo economico previsto.
Le norme di cui parliamo sono quelle contenute nei commi da 629 a 633 delle legge 190/2014, le quali sostanzialmente puntano ad evitare che l’Iva esposta in fattura dal fornitore o prestatore, che diventa poi Iva detraibile da parte del cessionario o committente, possa essere non versata dallo stesso soggetto emittente cagionando un evidente danno all’Erario.
Il sistema è quello denominato “reverse-charge” (“inversione contabnile”), un sistema, regolamentato dall’art. 17 del D.P.R. 633/72, che prevede, nel caso di alcuni tipi di operazioni considerate “a rischio”, come, ad esempio, quelle del settore edile o come le cessioni di computer e relative componenti, lo spostamento dell’applicazione dell’Iva dal cedente o prestatore (come avviene normalmente) al cessionario o committente. In pratica, col reverse charge, colui il quale effettua la cessione o la prestazione fattura senza Iva (ed annota in fattura “inversione contabile”), mentre il tributo viene versato obbligatoriamente dal destinatario dell’operazione il quale, contemporaneamente, la porta in detrazione.
Ora, con le nuove disposizioni, l’ambito di applicazione del reverse charge viene ampliato, estendendolo ad altre operazioni e, più in particolare alle seguenti: le prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici; i trasferimenti di quote di emissione di gas ad effetto serra trasferibili ai sensi dell’art.12 della Direttiva 2003/87/CE; i trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata direttiva e di certificati relativi al gas e all’energia elettrica; le cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore ai sensi dell’art.7 bis, comma 3, lett.a; le cessioni di beni effettuate nei confronti di ipermercati, supermercati e discount alimentari.
Ma non solo. La stessa legge di stabilità, sempre con lo scopo di evitare il rischio del mancato pagamento dell’Iva addebitata in fattura, ha introdotto nel D.P.R. 633/72 l’articolo 17 ter, in base al quale, per le operazioni poste in essere nei confronti di Enti pubblici, l’imposta non va addebitata in quanto il relativo pagamento deve essere effettuato obbligatoriamente  dallo stesso ente pubblico cessionario o committente secondo modalità e termini che dovranno presto essere definiti con apposito decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
 

 
Disposizioni. Il pagamento dell’Iva da parte di un Ente pubblico
 
Poichè queste disposizioni, ossia lo "split paymant" (scissione del pagamento), si applicano già dal 1^ gennaio di quest’anno, lo stesso MEF ha fatto un comunicato stampa, lo scorso 9 gennaio, per chiarire che:
– Il nuovo sistema si applica alle operazioni fatturate dal 1° gennaio 2015
– L’obbligo del pagamento dell’Iva da parte dell’Ente pubblico (molto probabilmente con il Modello F24 – Enti pubblici), coincide con il giorno in cui si verifica l’esigibilità dell’imposta (che è il momento in cui l’Erario acquisisce il diritto di percepire l’Iva, ossia il giorno del pagamento del corrispettivo al cedente o prestatore) oppure, in caso di opzione da parte dell’Amministrazione acquirente, con il momento della ricezione della fattura.
– Il pagamento può essere effettuato, a scelta della Pubblica Amministrazione destinataria dell’operazione:
a) con un distinto pagamento per ciascuna fattura ricevuta;
b) con un pagamento cumulativo dell’imposta delle fatture aventi esigibilità nello stesso giorno, effettuato nel medesimo giorno dell’esigibilità;
c) con un pagamento cumulativo effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento mettendo insieme tutta l’imposta relativa alle fatture per le quali l’esigibilità si è verificata nel mese precedente.
Con lo stesso comunicato stampa il Ministero ha previsto pure che, fino al giorno di adeguamento dei sistemi informatici delle Pubbliche amministrazioni interessate, e comunque non oltre  il 31 marzo 2015, il versamento relativo alle fatture con esigibilità avvenuta nei primi tre mesi di quest’anno può essere effettuato entro il 16 aprile 2015.

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