Semplificazioni fiscali: quando il committente paga vitto e alloggio per il professionista - QdS

Semplificazioni fiscali: quando il committente paga vitto e alloggio per il professionista

Mariaelena Casaretti

Semplificazioni fiscali: quando il committente paga vitto e alloggio per il professionista

sabato 07 Febbraio 2015

Prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande non costituiscono compenso in natura per gli autonomi. L’ art. 10 del Dlgs 175/2014 in sostituizione del secondo periodo dell’art. 54 comma 5 del Testo unico delle imposte sui redditi

Documentare correttamente e dedurre le spese di vitto e alloggio dei professionisti? Il Decreto semplificazioni (175/2014) e la Circolare 31/E dell’Agenzia delle entrate del 30 dicembre 2014 forniscono gli elementi e i chiarimenti per sapere come comportarsi. L’art. 10 del decreto sulle semplificazioni fiscali ha infatti previsto la sostituzione del secondo periodo dell’articolo 54, comma 5 del Testo Unico delle imposte sui redditi (Tuir). La suddetta modifica troverà applicazione dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2015 e apporterà una sostanziale semplificazione della procedura.
 
In base alla normativa precedente, e dunque applicabile fino al periodo di imposta 2014, “Le predette spese sono integralmente deducibili se sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate nella fattura”, mentre la nuova disposizione, prevede, invece, che ‘‘le prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande acquistate direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista’’. La modalità di pagamento delle spese di vitto e alloggio risultava, infatti, un grave problema dal punto di vista fiscale per il professionista, in quanto quest’ultimo era tenuto a sostenere in prima persona le spese di vitto e alloggio, per poi riaddebitarle in parcella al committente.
 
Le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande erano deducibili nella misura del 75% e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al 2% dell’ammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta. Dunque un riaddebito costi fiscalmente svantaggioso, in quanto a un maggior compenso interamente imponibile si contrappone una doppia indeducibilità della relativa controparte di costo.
La modifica prevista dal Dl 175/2014 invece, escludendo la presunzione della generazione di un reddito in natura in capo al professionista a seguito del sostenimento da parte del committente delle spese di vitto e/o alloggio, concede:
• al professionista la completa irrilevanza dei valori corrispondenti alle prestazioni e somministrazioni acquistate dal committente, di cui lo stesso professionista ha beneficiato per rendere la propria prestazione, sia quali compensi in natura, sia quali spese per la produzione del reddito da addebitare in fattura. Così facendo, il professionista non dovrà più  ‘riaddebitare’ in ricevuta tali spese al committente e non potrà più considerare il relativo ammontare come componente di costo deducibile dal proprio reddito di lavoro autonomo;
• al committente, e quindi impresa o lavoratore autonomo che sostiene la spesa, di registrare direttamente la fattura emessa dall’albergatore/ristoratore, detraendone la rispettiva Iva e deducendone il costo in base alle ordinarie regole applicabili alla propria categoria reddituale. La modifica alla normativa in esame è diretta a semplificare gli adempimenti in precedenza previsti per dare piena rilevanza fiscale per il professionista delle spese alberghiere e per la somministrazione di alimenti e bevande, ma non comporta, per il committente, un trattamento fiscale delle spese in questione peggiorativo rispetto a quello applicabile in precedenza. La spesa continuerà ad essere assorbita dalla prestazione di servizi resa dal professionista beneficiario al committente, senza quindi il limite di deducibilità del 75%.
 
È necessario infine chiarire che il secondo periodo del comma 1 dell’art. 54 del Tuir si applica solo alle “prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande acquistate direttamente dal committente”. Il regime stabilito non troverà quindi applicazione nell’ipotesi in cui tali prestazioni e somministrazioni siano acquistate dal lavoratore autonomo, né nell’ipotesi in cui tali prestazioni diverse, quali ad esempio le spese di trasporto, siano acquistate direttamente dal committente.

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