Avviso di accertamento, solo a sessanta giorni dal controllo - QdS

Avviso di accertamento, solo a sessanta giorni dal controllo

Michela Forastieri

Avviso di accertamento, solo a sessanta giorni dal controllo

giovedì 02 Aprile 2015

Confermato dall’ultima pronuncia della Cassazione con ordinanza n. 4543 del 5 marzo 2015. Al contribuente assicurati la possibilità e il tempo di fare osservazioni

PALERMO – Ormai dovrebbe essere un principio consolidato: l’accertamento non può essere notificato prima dello spirare del termine di sessanta giorni dalla chiusura del controllo e, quindi, dalla consegna del verbale di constatazione.
È quanto risulta dall’ultima, recente,  pronuncia della Corte di Cassazione la quale, con ordinanza n. 4543 depositata in data 5 marzo 2015, conferma l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale l’ufficio, nell’emettere l’avviso di accertamento, deve rispettare il termine previsto dall’articolo 12, comma 7, della legge 212 del 27/7/2000 (Statuto dei Diritti del Contribuente) entro il quale il contribuente ha la possibilità  di fare osservazioni in merito all’esito del controllo. Se non rispetta questo termine, l’atto è illegittimo e, pertanto, viziato da nullità.
Questa nuova pronuncia, ponendosi nel solco della Sentenza della stessa Corte di Cassazione, a Sezione Unite, n. 18184 del 29 luglio 2013, ha ribadito ancora una volta il principio secondo il quale l’ufficio dell’Amministrazione Finanziaria può anticipare la notifica disattendendo il termine anzidetto esclusivamente quando vi siano specifiche ragioni d’urgenza.
Attenzione, però, perchè queste ragioni d’urgenza devono essere espressamente evidenziate nella motivazione dell’atto notificato al contribuente. Queste stesse ragioni, inoltre, non possono consistere nella semplice necessità dell’Amministrazione Finanziaria di notificare l’atto in tempo per evitare di incorrere nella imminente scadenza del termine decadenziale entro il quale l’azione del fisco deve essere portata a conclusione.
Secondo la Cassazione, la ratio della norma sta nella necessità di assicurare al contribuente la possibilità di un valido contradditorio preventivo, un contraddittorio che si inquadra, peraltro, nel fondamentale principio di collaborazione tra cittadino e Pubblica Amministrazione.
Poi, con riguardo all’urgenza, i Giudici di legittimità hanno affermato che l’illegittimità dell’atto non dipende tanto dalla mancata indicazione dei motivi, quanto, invece, dalla concreta inesistenza del requisito indispensabile che permette la notifica "ante tempus". Questo requisito (l’urgenza), comunque, deve essere riferito alla concreta fattispecie e cioè al singolo rapporto tributario controverso e non, come già detto, a situazioni (la necessità di evitare la decadenza) che dipendono da circostanze che sono collegate a profili organizzativi interni alla stessa Amministrazione Finanziaria.
Con un’altra sentenza, pure recentissima, la n. 6054, depositata il 26 marzo 2015, la Cassazione ha affermato un altro importante principio, quello secondo il quale la disposizione in commento, ossia il 7° comma dell’articolo 12 dello Statuto dei Diritti del Contribuente, non è applicabile nel caso di accertamento effettuato attraverso le risultanze degli studi di settore, specialmente quando l’accertamento "standardizzato" è stato preceduto, come è normale che sia, dal regolare invito al contraddittorio.

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