Crisi delle banche, come difendersi - QdS

Crisi delle banche, come difendersi

Maria Francesca Fisichella

Crisi delle banche, come difendersi

sabato 27 Febbraio 2016

Le novità in vigore dal 1° gennaio 2016 e le misure di “vigilanza prudenziale” che sono state introdotte negli ultimi anni

ROMA – Dall’1 gennaio 2016 è in vigore anche in Italia il pacchetto di nuove regole comuni a tutti i Paesi membri dell’Unione Europea per prevenire e gestire le crisi delle banche. Obiettivo principale di queste norme è di limitare la probabilità che si possano verificare delle gravi crisi bancarie in danno ai consumatori.
Però, nel caso in cui la crisi si dovesse manifestare, lo scopo è quello di limitare gli effetti, impedendo che si diffondano tra i vari Paesi dell’Ue. L’Abi, Fondazione per l’educazione finanziaria e al risparmio, la Federazione delle Banche, delle Assicurazioni e della Finanza insieme alle principali associazioni dei consumatori ha realizzato una guida che informa il consumatore sulle novità in vigore intitolata “In altre parole … Tu e il bail-in. Le principali informazioni in dieci domande e risposte” (scarica la guida).
Cosa si spiega nella guida? Se le nuove regole sono state introdotte per gestire un’eventuale grave crisi bancaria, lo si è fatto partendo da un nuovo presupposto, ossia che il costo dell’eventuale crisi bancaria deve essere sostenuto principalmente all’interno della banca stessa, come accade per le altre imprese. Non va dimenticato, in tutto questo, che sono state introdotte negli ultimi anni numerose misure di “vigilanza prudenziale” allo scopo di rendere sempre più difficile l’insorgere di nuove crisi, ed inoltre che anche in assenza di segnali negativi la banca è tenuta ad attenersi alle misure preventive. Tra queste rientra il “piano di risanamento” da tenere costantemente aggiornato, che prevede cosa una banca deve fare qualora si realizzino eventi avversi, evitando così di dover prendere decisioni affrettate in emergenza. Le Autorità potranno intervenire, dal canto loro, per sollecitare l’attuazione dei Piani di Risanamento, sostituire gli organi amministrativi e di controllo, avviare l’amministrazione straordinaria.
Se la prevenzione non fosse sufficiente e la crisi si manifestasse ugualmente, allora le Autorità di Risoluzione preposte al controllo e alla gestione delle crisi (Banca Centrale Europea e Banca d’Italia) avvieranno la cosiddetta procedura di “risoluzione”. Tra i vari strumenti di risoluzione vi è il cosiddetto bail-in – o salvataggio interno. Cosa si intende? Il “bail-in” prevede che gli azionisti, e in casi particolarmente gravi anche altri investitori in possesso di strumenti finanziari emessi dalla banca, contribuiscano con i propri fondi a risolvere la crisi della banca stessa nel caso in cui questa possa avere ripercussioni sulla stabilità del settore bancario e finanziario. Nella guida si precisa, però, che in ogni caso l’eventuale perdita per i creditori della banca non sarà mai superiore a quella che si avrebbe nel caso di liquidazione (chiusura) della stessa.
Ed ancora, nella guida sono elencate le categorie di strumenti finanziari emessi dalla banca che sono interessate – in successione – dal bail-in: azioni e altri strumenti finanziari assimilati al capitale; titoli subordinati senza garanzia; crediti non garantiti (ad esempio, le obbligazioni bancarie non garantite); depositi superiori ai 100.000 euro delle persone fisiche e delle piccole e medie imprese (per la parte eccedente ai 100.000 euro).
Mentre tra gli strumenti esclusi dal “bail-in” vi sono: le obbligazioni bancarie garantite (ad esempio i covered bond); le disponibilità della clientela in custodia presso la banca (ad esempio, il contenuto delle cassette di sicurezza); i debiti della banca verso dipendenti, fornitori, fisco ed enti previdenziali.

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