Bollo veicoli storici, impugnata norma regionale - QdS

Bollo veicoli storici, impugnata norma regionale

Adriano Agatino Zuccaro

Bollo veicoli storici, impugnata norma regionale

giovedì 19 Maggio 2016

La Presidenza del Consiglio dei ministri ritiene che l’Ars abbia invaso ambiti di competenza legislativa riservati dello Stato. In bilico gli importi forfettari per i mezzi ultraventennali, indicati nell’articolo 50 della legge di Stabilità

PALERMO – Tassa di circolazione dei veicoli d’epoca ancora al centro di "contese" tra Stato e Regione. A pagarne le conseguenze sono i proprietari siciliani di veicoli e motoveicoli ultraventennali di particolare interesse storico e collezionistico. Alla data odierna non è possibile sapere se saranno confermati gli importi "forfettari" indicati nell’art. 50 della legge di Stabilità regionale. La Presidenza del Consiglio dei ministri, infatti, nella seduta numero 116 del 10 maggio scorso, ha deliberato l’impugnativa per la "Legge Regione Sicilia n. 3 del 17 marzo 2016 ‘Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2016. Legge di stabilità regionale’, in quanto una norma in materia di circolazione stradale invade ambiti riservati alla competenza legislativa dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, violando in tal modo l’art. 117, secondo comma, lett. h), Cost. e ledendo altresì i principi di eguaglianza e di buon andamento di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione. […] Ulteriori norme riguardanti […] le tasse di circolazione degli autoveicoli incidono sul sistema tributario dello Stato di cui all’art. 117, secondo comma, lettera e), e all’art. 119, secondo comma, della Costituzione".
Quali orizzonti si dispiegano dopo l’impugnativa della Presidenza del Consiglio dei ministri? Quando i cittadini potranno avere notizie certe in merito ad importi da pagare e procedure da avviare? Antonino Adragna, dirigente regionale responsabile dei rapporti finanziari Stato/Regione, raggiunto al telefono dal QdS, ha precisato che "la Regione aspetta di vedere il ricorso dell’Avvocatura dello stato che entro giugno sarà notificato e depositato in Corte costituzionale". "Leggendo le motivazioni che l’Avvocatura dello Stato addurrà a sostegno delle ragioni dello Stato – prosegue Adragna – il Governo regionale potrà valutare se resistere in giudizio oppure modificare la norma. La deliberazione della Presidenza del Consiglio dei ministri ha delle implicazioni giuridiche che stiamo valutando insieme all’ufficio legislativo e legale".
"La norma è sospettata di incostituzionalità; non è una norma condannata ma c’è un’impugnativa che ha il suo peso. Analoghe leggi di Basilicata e Trentino hanno giudizi pendenti in Corte costituzionale. Dare attuazione ad una norma che si può rivelare incostituzionale – ha concluso – è un problema più che serio".
Per una maggiore chiarezza sull’iter che ha portato all’impugnativa, ricordiamo ai lettori che la Regione siciliana, in prima istanza, nei mesi scorsi ha regionalizzato la tassa automobilistica e con l’art. 50 della legge di Stabilità regionale ha fissato i termini della riduzione che investe gli autoveicoli e motoveicoli ultraventennali di particolare interesse storico e collezionistico. Si tratta di una tassa di circolazione forfettaria annua di 75 euro per gli autoveicoli e di 35 per i motoveicoli. Per i veicoli ultratrentennali il pagamento è di 25,82 euro, per i motoveicoli 10,33 euro.
A livello nazionale, l’art. 1,comma 666, della legge n. 190 del 2014, intervenendo sull’art. 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342 alla lettera b) aveva però abrogato il comma 2, che prevedeva per gli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico l’esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche a decorrere dall’anno in cui si compiva il ventesimo anno dalla loro costruzione. Il ministero dell’economia e delle finanze attraverso la risoluzione n. 4/df  del primo aprile 2015 aveva poi ribadito che "i parametri del particolare interesse storico collezionistico dei veicoli e dell’anzianità ultraventennale degli stessi, non hanno più alcun rilievo ai fini tributari".

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