Quell’imbroglio sull’Alta Corte - QdS

Quell’imbroglio sull’Alta Corte

Carlo Alberto Tregua

Quell’imbroglio sull’Alta Corte

sabato 25 Aprile 2009

La Consulta uccide lo Statuto

Leggendo e rileggendo lo Statuto siciliano, approvato con R.D. del 15 maggio 1946, dunque prima del referendum del 2 giugno “Monarchia o Repubblica”, pubblicato nella G.U. del Regno del 10 giugno 1946 e convertito in legge costituzionale n. 2 del 26 febbraio 1948, è emerso l’imbroglio sull’Alta Corte. Vediamo di che si tratta. L’articolo 24 dello Statuto prevede: “È istituita in Roma un’Alta Corte con sei membri e due supplenti, oltre il Presidente ed il Procuratore generale nominati in pari numero dalle Assemblee legislative dello Stato e della Regione (…)”.
È del tutto evidente che nel patto che si fece dopo il referendum, che consentì la scelta della Repubblica rispetto alla Monarchia (forse?), emerse in tutta la sua importanza la volontà del popolo siciliano, costituito in regione già prima della Repubblica italiana, in quanto è stata l’unica a essere nata durante il Regno d’Italia.
Pertanto è falso affermare che la Repubblica l’ha istituita, mentre è vero che l’ha riconosciuta. Quindi l’Italia non ha avuto il potere originario di istituire (ed eventualmente di abrogare) l’autonomia della Sicilia, bensì soltanto di regolamentarla (M.
Costa, Herbita editrice).

Lo Statuto siciliano è una norma costituzionale pubblicata insieme alla Costituzione e va visto come un trattato internazionale fra due popoli e, come tale, non può essere modificato senza l’esplicito consenso delle due assemblee legislative cioè Parlamento italiano e Parlamento siciliano.
Ma lo Statuto è stato ignorato, calpestato e sfregiato dal Parlamento dello Stato italiano e dei suoi organi costituzionali. In primo luogo perché non ha riconosciuto la portata economica e finanziariadegli articoli 36, 37 e 38 e, ancora più grave, perché con un colpo di mano, un autentico imbroglio, la Consulta ha cancellato di fatto l’Alta Corte prima indicata, peraltro ancora nello Statuto.
Anche un universitario di primo anno di Giurisprudenza sa che un organo costituzionale emette sentenze, ma le sentenze non possono cancellare altri organi costituzionali di pari grado.

Invece, la Consulta, con propria sentenza n. 38 del 1957, ha dichiarato che le funzioni dell’Alta Corte erano assorbite da se medesima. Ma intanto quest’ultima è vissuta per circa dieci anni, nel corso dei quali ha emesso sentenze.
Dove sta l’imbroglio della sua cancellazione di fatto avvenuta? Nella diversa composizione fra la Consulta e l’Alta Corte. Quest’ultima infatti è formata da un numero paritetico di giudici provenienti dallo Stato italiano e dallo Stato siciliano. La composizione paritetica ovviamente avrebbe emesso sentenze totalmente diverse da quelle che invece ha fatto la Consulta.
La cosa più grave è che in oltre 60 anni con 30 presidenti succedutisi, seppur la Regione non abbia mai riconosciuto quella sentenza, non ha tuttavia messo in atto strumenti per contrastare l’abuso perpetrato dalla Consulta nei confronti dell’Alta Corte. Essa poteva essere soppressa solo con una riforma della legge costituzionale e mai con un’addomesticata sentenza.

L’esistenza in vita ancor oggi dell’Alta Corte bilancerebbe i poteri del commissario dello Stato, il quale è presente in Sicilia per appellarsi contro leggi approvate dal Parlamento siciliano in contrasto con la Costituzione. Ma egli non ha il compito reciproco e cioè appellarsi alla Consulta contro leggi nazionali che violano lo Statuto.
L’Alta Corte ne ha invece titolo. Essa oggi è sepolta viva ma è pur sempre viva. Pertanto il governo Lombardo dovrebbe affidare a un pool di giuristi di chiara fama il compito di individuare il percorso che conduca all’eliminazione dell’arbitrio perpetuato nel 1957. Solo l’Alta Corte, riprendendo vita, potrebbe emettere sentenze contro lo Stato italiano.
Qui e ora non vogliamo fare alcuna rivoluzione, bensì ripristinare le regole del gioco in quanto una parte (lo Stato italiano) ha giocato con le carte truccate, approfittando di un ceto politico siciliano prono ed elemosiniere che ha scambiato vilmente l’interesse personale con l’interesse del popolo siciliano.

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