Redditometro, meno di 3.000 gli accertamenti fatti nel 2016 - QdS

Redditometro, meno di 3.000 gli accertamenti fatti nel 2016

Salvatore Forastieri

Redditometro, meno di 3.000 gli accertamenti fatti nel 2016

mercoledì 12 Luglio 2017

Ripensamenti dell’Amministrazione finanziaria in merito all’efficacia del nuovo Accertamento sintetico. Diminuzione del 52% rispetto al 2015 e del 92% rispetto a cinque anni fa

PALERMO – L’Amministrazione Finanziaria pare abbia alcuni ripensamenti in merito all’efficacia del nuovo Accertamento sintetico (il Redditometro).
Sono stati meno di tremila, nel 2016, in tutta Italia, gli accertamenti fatti con il nuovo redditometro, con un calo rispetto al 2015 di circa il 52% ed addirittura del 92%  rispetto al 2012.
La Corte dei Conti, nell’ultima relazione sul rendiconto generale dello Stato, ha dichiarato di considerare "marginale" tale tipo di controllo nella strategia complessiva di contrasto all’evasione fiscale.
Considerazioni e dati che fanno pensare che l’Amministrazione Finanziaria non creda più tanto a questa forma di controllo dei redditi delle persone fisiche, puntando principalmente alla compliance ed ai controlli incrociati delle numerose banche dati esistenti, magari indirizzando l’attenzione verso ipotesi di evasione di più grandi dimensioni rispetto alle categorie sottoposte al controllo “sintetico”.
Si ricorda che il redditometro (articolo 38 del D.P.R. 600/73) ha l’obiettivo di pervenire all’accertamento dei redditi conseguiti tenendo conto della  capacità di spesa del contribuente (persona fisica) nel nuovo contesto socio-economico, rendendo il controllo più efficiente e dotandolo, nel contempo, di maggiori garanzie per il contribuente stesso.
Si tratta, comunque, di una metodologia di accertamento che si aggiunge alle altre previste dagli articoli da 36 bis a 41 ter del D.P.R. 600 (controlli automatici e formali, accertamento in base alle scritture contabili, accertamento nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche, accertamento “d’ufficio”, accertamento redditi di fabbricati, accertamento parziale).
Con il redditometro il confronto tra spese e reddito non è diretto, ma mediato: le spese, indicative di capacità contributiva, vengono elaborate sulla base di coefficienti prestabiliti e di un’analisi di campioni, considerati significativi.
Altri elementi caratterizzanti sono il nucleo familiare e l’analisi territoriale, ovvero la predisposizione dei coefficienti tenendo conto anche dell’area geografica in cui il contribuente vive.
Importante, poi, è la circostanza che il legislatore ha riconosciuto, in linea con legge 212/2000, una maggior tutela del contribuente controllato, chiedendo  agli uffici di “invitare il contribuente… a fornire notizie rilevanti ai fini dell’accertamento e, successivamente, di avviare il procedimento di accertamento con adesione ai sensi dell’art. 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218” .
Non sono mancate, comunque, contestazioni verso tale forma di accertamento.
La questione, addirittura, è stata pure portata  all’attenzione del Garante della Privacy, il quale, comunque, ha dato il suo via libera. Lo stesso Garante, comunque, ha avuto modo di sottolineare l’esigenza di “Prudenza”, “Perché il rischio è porre la difesa della libertà  al di sotto degli obiettivi economici”.
In verità, grazie alla tracciabilità dei pagamenti ed alle segnalazioni degli Istituti finanziari, il monitoraggio del fisco è ora veramente a 360 gradi.
Se si vuole fare, allora, un regalo alla moglie, se si vuole comprare un  gioiello di  valore superiore ai 3.600 euro (iva inclusa), l’operazione sarà segnalata dal gioielliere  e la spesa da  sostenuta rientrerà nella “banca dati” utilizzabile ai fini dell’accertamento sintetico nei miei confronti.
Paradossalmente, secondo alcuni,  quindi, potrebbe esserci pure il rischio che il redditometro possa diventare  uno stimolo all’evasione, in quanto alcuni contribuenti potrebbero spingere i loro fornitori a non fatturare allo scopo di evitare di rendere nota al fisco la spesa sostenuta.
Alcuni hanno visto addirittura il redditometro come un freno ai consumi, anche se l’Agenzia  delle Entrate ha dichiarato che è uno strumento che serve solo per individuare i finti poveri e, cioè, solo “l’evasione spudorata” che viene fuori mettendo a confronto l’elevata capacità di spesa manifestata dal soggetto e il basso reddito dichiarato.
Sono questi i motivi che hanno frenato l’accertamento da redditometro?
C’è da sperare, comunque, che qualunque altra metodologia che si voglia seguire in futuro sia fondata essenzialmente su due punti fondamentali:
1) Un maggiore rapporto di fiducia tra fisco e cittadini, così come voluto dallo Statuto dei Diritti del Contribuente sin dall’anno 2000;
2) La chiarezza delle norme che i contribuenti sono chiamati ad applicare, evitando qualunque zona grigia dove possa incunearsi l’evasione e, comunque, qualunque pretesto per non versare regolarmente i tributi o per accedere al contenzioso tributario;
2) Una maggiore partecipazione dei contribuenti al controllo fiscale, estendendo a tutte le ipotesi di controllo il contraddittorio endoprocedimentale, superando tutte le barriere che, normativamente o in sede giurisdizionale, di fatto ancora esistono.

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