Lo Stato ci deve subito 500 milioni - QdS

Lo Stato ci deve subito 500 milioni

Salvatore Forastieri

Lo Stato ci deve subito 500 milioni

lunedì 16 Marzo 2009

Statuto. Le  norme rimaste inattuate.
Articolo 37
. Sancisce il diritto della Regione a percepire l’imposta sul reddito prodotto da imprese con impianti e stabilimenti siti nel territorio dell’Isola.
Iniziative
. La Regione ha spesso sollevato conflitto di attribuzione dinnanzi alla Corte Costituzionale rivendicando tributi prodotti in Sicilia ma versati da aziende di altre regioni

PALERMO – Nell’attuale ed acceso dibattito sul federalismo fiscale, particolare importanza assumono alcune disposizioni dello Statuto Speciale della Regione Sicilia (R.D.L. 15 maggio 1946 n.455 convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948 n.2), e più precisamente gli articoli 36, 37 e 38 che  espressamente prevedono le risorse proprie della nostra regione.
Con l’art.36 vengono attribuiti alla Sicilia i propri redditi patrimoniali, nonchè i tributi dalla stessa deliberati.
Con le disposizioni contenute neghi articoli 37 e 38,  poi,  il Legislatore del ’46, riconoscendo alla Sicilia il gap economico che la nostra isola soffre rispetto alle regioni  del nord, ha previsto, in maniera stabile, una forma di fiscalità di vantaggio che si concretizza in due modi:
a) attraverso la disposizione dell’art.37, la quale stabilisce che per le imprese industriali e commerciali che hanno la sede fuori del territorio della regione, ma che in essa hanno stabilimenti ed impianti, nell’accertamento dei redditi viene determinata la quota del reddito da attribuire agli stabilimenti ed impianti medesimi, sottolineando che l’imposta relativa a questa quota competete alla Sicilia ed è riscossa dagli organi di riscossione della medesima.
b) attraverso la disposizione dell’art.38, la quale stabilisce che lo Stato deve versare alla regione, a titolo di solidarietà nazionale, una somma da impiegarsi, in base ad un piano economico, nella esecuzione di lavori pubblici. Tale somma serve a bilanciare il minore ammontare dei redditi di lavoro nella regione in confronto alla media nazionale ed è soggetta a revisione quinquennale.
Sono ora in molti a sostenere che, a prescindere da quella che sarà la determinazione delle competenze delle regioni e le risorse a loro assegnate dopo l’approvazione definitiva della legge sul federalismo fiscale, alla Sicilia non potranno non essere riconosciute le condizioni di minore sviluppo dell’isola rispetto alle altre regioni, condizioni che hanno spinto il legislatore del ’46 a concederle, come si diceva prima “stabilmente”, sia la devoluzione all’isola dei tributi relativi a tutti i redditi prodotti in Sicilia di cui all’art.37, sia l’attribuzione delle somme a titolo di “solidarietà nazionale” previste dall’art.38.
Tali aiuti, infatti, non confliggono assolutamente con l’attribuzione della quota dei tributi spettanti alla Sicilia e la corrispondente parte delle competenze (servizi) che all’isola verrà assegnata, e ciò non solo a causa della loro specifica finalità, ma principalmente in conseguenza del carattere “costituzionale” dello Statuto della Regione Siciliana e, quindi, della particolare efficacia di tutte le sue disposizioni, comprese quelle prima citate, rispetto a tutte le altre norme emanate con legge ordinaria.
L’articolo 38 dello Statuto non ha prodotto i benefici previsti, in quanto in assenza di criteri precisi, le valutazioni sono state effettuate solo in base alle determinazioni del governo nazionale.
Comunque, probabilmente a causa del dibattito che attualmente impegna i politici ed i giuristi siciliani sul federalismo, solo recentemente, forse dopo un silenzio durato troppo a lungo, è tornata alla ribalta la vecchia questione dell’art.37.

Come detto in precedenza, tale disposizione, di rango costituzionale, impone l’elaborazione di un apposito criterio al fine di stabilire la quota dei redditi prodotti dagli stabilimenti ed impianti esistenti in Sicilia ma dipendenti da  imprese commerciali ed industriali con sede fuori dall’isola, al fine di fare affluire alla casse regionali i relativi tributi.
Una disposizione di importanza fondamentale per la nostra isola, che tuttavia, di fatto, non ha mai trovato concreta applicazione.
Qualche volta, per la verità, sollevando il conflitto di attribuzione tra Stato e Regione,  sono stati rivendicati tributi prodotti in Sicilia ma versati da aziende di altre regioni.
Ma la questione riguardava principalmente la disposizione contenuta nell’art.2 delle norme di attuazione dello Statuto, il D.P.R. 1074 del 26/7/1965, che attribuisce alla Sicilia tutto il gettito dei tributi (diretti e indiretti) riscossi nell’isola, con la sola eccezione delle accise e dei proventi derivanti dai monopoli e dal lotto e lotterie nazionali, nonché di nuove entrate il cui gettito sia destinato espressamente per legge a determinate finalità contingenti dello Stato.

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