Responsabilità in solido tra sostituto d'imposta e sostituito: la giurisprudenza è ondivaga - QdS

Responsabilità in solido tra sostituto d’imposta e sostituito: la giurisprudenza è ondivaga

Salvatore Forastieri

Responsabilità in solido tra sostituto d’imposta e sostituito: la giurisprudenza è ondivaga

domenica 30 Dicembre 2018

La Cassazione ha trasmesso al Primo Presidente ricorso per la sua eventuale assegnazione alle Sezioni Unite. Orientamenti contrastanti sulle conseguenze per il percettore di somme in caso di omesso versamento delle ritenute

Si ringrazia per la partecipazione:
– Confeserfidi
– Sidra
– Europa Carri
– Comune di Catania
 

 
ROMA – L’articolo 35 del D.P.R. n. 602/73 prevede che, quando il sostituto d’imposta viene iscritto a ruolo per imposte, sopratasse e interessi relativi a redditi sui quali non ha effettuato né le ritenute a titolo di imposta né i relativi versamenti, il sostituito è coobbligato in solido.
 
Si tratta di una norma volta ad evitare che, attraverso la connivenza tra sostituto e sostituito, venga elusa la disposizione di cui all’articolo 64, comma 1, del D.P.R. 600/1973, che obbliga al pagamento di imposte in luogo di altri, per fatti o situazioni a questi riferibili, sia a titolo d’imposta (quando viene trattenuta l’intera imposta), sia a titolo d’acconto (quando il sostituto trattiene solo un acconto dell’imposta dovuta dal sostituito, lasciando a quest’ultimo l’obbligo di dichiarare il reddito versando poi il saldo).
Sulla solidarietà tra “sostituto d’imposta” e “sostituito” in caso di mancato pagamento delle ritenute, però, le idee purtroppo non sembrano ancora sufficientemente chiare.
 
La Corte di Cassazione, infatti, qualche volta si è mostrata favorevole ad escludere la responsabilità del sostituito (cfr. Sentenze n. 12911/1999 e n.14138 del 2017), altre volte, invece, è stata di parere completamente contrario, affermando che “il sostituito d’imposta debba considerarsi obbligato in solido con il sostituto, essendo la solidarietà tributaria correlata al momento stesso di emersione del reddito imponibile e non limitata alla sola fase della riscossione come, previsto dal citato articolo 35 del Dpr 602/1973. Il percettore sostituito rimane pertanto, al pari del sostituto, sottoposto al potere di accertamento e a tutti i correlati oneri, fermo restando il suo diritto di regresso verso il sostituto che abbia omesso di versare gli importi trattenuti”. (Cfr. Sentenze n. 12076 del 13 giugno 2016 e n. 9933 del 14 maggio 2015).
 
Eppure, non solo la giurisprudenza di merito si era pronunciata in maniera coerente con la ragionevolezza e la Costituzione, ma anche la stessa Agenzia delle Entrate.
 
Con Sentenza n. 2604/2018, depositata il 6 giugno 2018, la Commissione tributaria regionale di Milano, esprimendo espressamente il dissenso nei confronti di molte sentenze della Cassazione di segno diverso, ha affermato che non si può ravvisare alcuna responsabilità solidale del soggetto “sostituito”, ossia il percettore delle somme, quando quest’ultimo, anche in mancanza della prescritta documentazione che attesta il versamento dei tributi all’Erario, dimostra comunque di avere regolarmente subito le ritenute da parte del soggetto obbligato ad effettuarle, esibendo altri documenti dai quali risulta che l’importo corrispondente a detti tributi non gli è mai pervenuto. Diversamente, sostiene la Commissione tributaria regionale lombarda, “ove il sostituito non avesse successo nell’azione di regresso, si troverebbe a dover pagare due volte la stessa imposta, realizzandosi così una violazione del divieto di doppia imposizione sancito dall’art. 163 D.Leg. 917/1986”,
 
Dello stresso avviso l’Agenzia delle Entrate. La Direzione centrale normativa e contenzioso, infatti, con Risoluzione n. 68/E del 19/3/2009, si pensava avesse fatto chiarezza sulla questione, in maniera definitiva, visto che, proprio con riguardo alla possibilità del contribuente di scomputare dall’imposta sul reddito delle persone fisiche le ritenute sui redditi d’impresa o di lavoro autonomo subite dai contribuenti, allorquando non siano in condizione di esibire la prescritta certificazione rilasciata dal sostituto d’imposta, aveva affermato che il contribuente è comunque legittimato allo scomputo delle ritenute subite, a condizione che sia in grado di documentare l’effettivo assoggettamento a ritenuta tramite esibizione congiunta della fattura e della relativa documentazione, proveniente da banche o altri intermediari finanziari, idonea a comprovare l’importo del compenso netto effettivamente percepito, al netto delle ritenuta, così come risulta dalla predetta fattura. è utilizzabile, allo scopo, anche una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, dalla quale risulti pure che la documentazione si riferisce ad una determinata fattura e che a fronte della stessa non vi sono stati altri pagamenti da parte del sostituito al di là dell’imposto netto.
 
In pratica, secondo quanto affermato con la citata Risoluzione n. 68 del 2009, non è la certificazione del sostituto d’imposta che costituisce il diritto del contribuente a sottrarre dall’imposta dovuta quella già anticipata al suo datore di lavoro, per cui, in mancanza della prevista regolare certificazione (il Cud) rilasciato al lavoratore, questi può dimostrare con altra documentazione, compresa la “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”, di avere effettivamente subito le ritenute per le quali un “controllo incrociato” con il modello 770 ha dato esito negativo.
 
Ed allora, come può accadere che, pur in presenza di così autorevoli interpretazioni si possa pensare che il soggetto “sostituito” sia da considera responsabile, seppure in solido con il “sostituto”, quando quest’ultimo omette il versamento delle ritenute effettuate ?.
 
L’articolo 35 del D.P.R. 602, come già detto, vuole evitare l’accordo fraudolento tra sostituto e sostituito. Certamente non può avere previsto una sanzione a carico di colui il quale ha regolarmente subito il prelievo fiscale da parte del sostituto (avendo percepito la somma a lui dovuta al netto del tributo) per il mancato versamento all’Erario da parte di colui il quale l’avrebbe dovuto fare..
E questo, fortunatemante, la sentenza della Commissione milanese lo dice chiaramente, sostenendo che, diversamente, si verrebbe a punire un soggetto per fatti a lui non imputabili.
 
Ora, però, la vicenda si complica ulteriormente. Recentemente, infatti, la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 31742 del 07.12.2018, prendendo atto del contrasto giurisprudenziale esistente in questa delicata materia, ha trasmesso al Primo Presidente il ricorso per la sua eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.
 
Come al solito, i contribuenti onesti vengono costretti ad attendere un lungo iter amministrativo e giurisprudenziale, sperando che la ragionevolezza e la giustizia, alla fine di, prevalgano sulle tante ingiuste difficoltà interpretative esistenti nella materia tributaria.

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