Cassazione: multe non valide se l’infrazione non viene contestata in presenza di un pubblico ufficiale. Alta concentrazione di questi dispositivi nei comuni di Caltagirone e Vittoria
PALERMO – Le strane multe siglate photored (il dispositivo elettronico atto a segnalare l’infrazione rappresentata dal passaggio col rosso) sono state, nel corso degli ultimi anni, una seccatura antipatica per molti consumatori, mentre per diversi comuni erano diventate un meccanismo che faceva sperare in entrate facili, nella supposizione che, per non ricorrere al giudice di pace ed affrontare un giudizio, gli utenti optassero per un rapido pagamento.
Sparsi qua e là in tutta Italia, in Sicilia in particolare, i photored F17 A erano stati installati in provincia di Catania, nei comuni di Caltagirone e di Vittoria. Piccole entrate che spalmate su un numero considerevole di automobilisti avrebbero creato cifre tonde a favore degli enti locali. Tuttavia, sarà perché al giudice di pace può fare ricorso qualsiasi cittadino anche senza l’assistenza di un legale, sarà perché ormai in ogni famiglia c’è un laureato in giurisprudenza, i ricorsi ci sono stati e si è creata una vera e propria “casistica” sul caso photored.
Punto d’arrivo la recentissima sentenza della Corte di Cassazione, la n° 27414 del 2009, secondo cui le multe elevate con l’ausilio di tale dispositivo sarebbero tutte da annullarsi se l’infrazione non viene contestata, contestualmente alla violazione, in presenza di un pubblico ufficiale che deve trovarsi sul posto.“L’assenza non occasionale di agenti operanti non appare consona all’utilizzazione di un apparecchio di rilevamento automatico, né appare superabile alla luce del disposto dell’art. 384 del regolamento di attuazione“. Alla luce di questa pronuncia sarebbe opportuno che i Comuni non si avvalessero più di tali apparecchiature. La multa è di 150 euro, più le spese di notifica, più il taglio di sei punti della patente. Ma oggi vincere il ricorso è più facile alla luce della sentenza della Cassazione.
La questione tecnica è semplice: il tempo “del giallo” spesso dura troppo poco, appena qualche secondo (la durata non è prescritta dal codice della Strada, è a discrezione dei comuni): di conseguenza sono state molte le vittime del photored. Gli apparecchi photored che eseguono solo uno scatto di fotografia per ogni veicolo transitante col rosso sono pochi, e sono macchine ormai obsolete. I photored che scattano due foto sono quelli più diffusi: in questo caso l’automobilista può ricorrere comunque se i fotogrammi recano la stessa indicazione temporale, senza neanche uno scarto di secondi. Il ricorso va depositato o inoltrato con raccomandata al Giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione, entro 60 giorni dalla notifica della multa. Non occorre essere assistiti necessariamente da un avvocato. Gli elementi essenziali da indicare nel ricorso, da sottoscrivere in originale sono: l’autorità alla quale è indirizzato; i dati del ricorrente completi di residenza e di elezione di domicilio nell’ambito territoriale del giudice (che possono coincidere); la descrizione dell’accaduto con indicazione della data, del luogo, del numero del verbale da contestare con le relative motivazioni e degli articoli del Codice della strada; la richiesta di annullamento previa sospensione della contravvenzione.