La fattura elettronica è realtà: obblighi, adempimenti ed esenzioni - QdS

La fattura elettronica è realtà: obblighi, adempimenti ed esenzioni

La fattura elettronica è realtà: obblighi, adempimenti ed esenzioni

venerdì 04 Gennaio 2019

La più grande rivoluzione fiscale dopo l’introduzione dell’Iva, avvenuta nel lontano 1973. Riguarda la cessione di beni e servizi tra operatori Iva o verso un consumatore finale

ROMA – Si tratta, forse, della più grande rivoluzione fiscale dopo l’introduzione dell’Iva nel 1973. Stiamo parlando dell’obbligo della fatturazione in maniera elettronica che entrata in vigore con l’inizio del nuovo anno, sostituisce la fattura cartacea tradizionale.
I nuovi adempimenti, introdotti in maniera generalizzati con la legge di Bilancio del 2018, riguardano le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate tra operatori Iva (B2b, ossia Business to Business), nonché le cessioni e le prestazioni effettuate da un operatore Iva verso un consumatore finale (B2c, ossia Business to Consumer).
 
Con provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018 l’Agenzia delle Entrate ha definito le regole per predisporre, trasmettere, ricevere e conservare le fatture elettroniche.
 
I dati da riportare nella fattura elettronica, quelli previsti dall’articolo 21 del D.P.R. 633/72, sono gli stessi delle fatture cartacee. In più occorre inserire l’indirizzo telematico dove il cliente vuole che venga consegnata la fattura. è comunque previsto, e può tornare utile, l’utilizzo di un QR code, in modo che il cedente o prestatore, dotato dell’apposito lettore, possa recepire i dati forniti dal cliente attraverso il proprio smartphone in modo veloce ed agevole.
 
Torna utile evidenziare che se la fattura viene predisposta ed inviata al cliente in forma diversa da quella prevista dall’Agenzia delle Entrate, si considera omessa.
 
Per adempiere ai numerosi adempimenti, la stessa Agenzia mette a disposizione diversi servizi gratuiti e, più precisamente, una procedura web, utilizzabile accedendo al portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia, un software scaricabile su Pc ed un’App per tablet e smartphone, denominata Fatturae, scaricabile dagli store Android o Apple.
è possibile, comunque, utilizzare software privati, ma conformi dalle regole fissate dal Provvedimento.
 
La fattura elettronica deve essere redatta necessariamente in formato XLM, utilizzando un pc, un tablet o uno smartphone, e deve essere trasmessa elettronicamente al cliente tramite il c.d. Sistema di Interscambio (SdI).
 
Quest’ultimo è un sistema, gestito dall’Agenzia delle Entrate, che rappresenta il “postino” della fattura il quale, dopo avere verificato l’esistenza dei dati obbligatori ai fini fiscali, nonché l’indirizzo telematico al quale il cliente desidera che venga recapitata la fattura, la partita Iva del fornitore (cedente o prestatore) e la partita Iva ovvero il Codice Fiscale del cliente (cessionario o committente) fa avere telematicamente il documento al destinatario.
 
L’operatore Iva, qualora lo desideri, può fare trasmettere la fattura elettronica, per suo conto, da un soggetto terzo, solitamente un intermediario o un provider che offre servizi specifici proprio di trasmissione e ricezione delle fatture elettroniche.
 
Dopo avere recapitato il documento elettronico al destinatario, il Sistema di Interscambio fa avere al mittente una “ricevuta di recapito”, con la data e l’ora di consegna. Nel caso la consegna non dovesse risultare possibile, il SdI mette a disposizione la fattura inserendola nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, informando il cessionario o committente,
In caso di mancato superamento dei controlli posti in essere o di mancata consegna, lo stesso sistema fa avere al mittente, entro cinque giorni, una comunicazione di “scarto”.
 
Si ricorda che sono esonerati dall’emissione della fattura elettronica gli operatori che applicano il “regime di vantaggio” di cui all’art. 27, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,) oppure il “regime forfettario” (di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190).
 
A questi, si aggiungono i “piccoli produttori agricoli” (di cui all’art. 34, comma 6, del Dpr n. 633/1972), esonerati per legge dall’emissione di fatture.
L’emissione della fattura in maniera elettronica consente un notevole risparmio, riducendo il consumo della carta, nonché i costi di stampa, spedizione e conservazione dei documenti.
 
Inoltre, consente ulteriori vantaggi fiscali in quanto gli operatori Iva in regime di contabilità semplificata che emettono solo fatture e che si avvalgono dei dati che l’Agenzia delle Entrate mette loro a disposizione, possono evitare di tenere i registri Iva.
Ed ancora, effettuando pagamenti in modalità tracciata sopra il valore di 500 euro, i termini di accertamento da parte degli uffici fiscali sono ridotti di 2 anni.
 
Per concludere è opportuno ricordare che la fattura, in base a quanto previsto dall’articolo 11 del D.L. 119/2018, dal 1^ luglio 2019, può essere emessa entro dieci giorni dalla sua emissione, fermo restando la possibilità dell’emissione entro il giorno 15 del mese successivo in caso di fatture “differite”. Sempre in base a quanto previsto dal citato Decreto Legge, all’articolo 12, le fatture, sia quelle immediate che quelle differite, possono essere registrate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione e con riferimento al medesimo mese.

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