Prorogate al 2012 le agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni - QdS

Prorogate al 2012 le agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni

Bartolomeo Buscema

Prorogate al 2012 le agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni

martedì 16 Febbraio 2010

Grazie alla Finanziaria 2009 restano valide ancora per due anni le detrazioni Irpef e l’Iva al 10%. Le tipologie di intervento agevolato sono elencate nel Testo unico dell’edilizia

PALERMO – La legge 23 dicembre 2009 n. 191, conosciuta meglio come legge finanziaria, ha prorogato al 31 dicembre 2012 la detrazione Irpef del 36% per le ristrutturazioni, confermando l’IVA al 10% per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli edifici residenziali.
Per quanto concerne invece la detrazione 55% per interventi di riqualificazione energetica degli edifici, questa è applicabile fino al 31 dicembre 2010, come previsto dalla Legge 2/2009.
Vediamo ora, in dettaglio, le disposizioni concernenti le tre agevolazioni.
 
Detrazione 36% Irpef
L’art. 2, comma 10, della Legge finanziaria ha prorogato fino al 31 dicembre 2012 la Detrazione irpef del 36% per interventi di recupero del patrimonio edilizio.
In breve, il contribuente può operare una detrazione dall’imposta lorda per una quota pari al 36% delle spese effettuate fino al valore massimo di 48.000 euro per singola unità immobiliare, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo.
è bene evidenziare, come per tutte le detrazioni d’imposta, che l’agevolazione è ammessa entro il limite che trova capienza nell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi. Ciò significa che la somma eventualmente eccedente non può far parte del rimborso.
Le tipologie degli interventi agevolati sono quelli elencati nell’art. 3 del D.P.R. 380/2001, noto anche come Testo Unico edilizia”, e cioè: a) manutenzione ordinaria (gli interventi sono ammessi solo se riguardano determinate parti comuni di edifici residenziali), b) manutenzione straordinaria, c) restauro e risanamento conservativo, d) ristrutturazione edilizia.
La detrazione spetta anche per interventi che riguardano l’installazione d’impianti che utilizzano le fonti rinnovabili di energia.
È importante inviare, tramite raccomandata al Centro Operativo Nazionale dell’Agenzia delle Entrate – Via Rio Sparto, 21 – 65129 Pescara, una  comunicazione di inizio lavori redatta sull’apposito modello reperibile presso gli uffici locali dell’Agenzia delle Entrate o nel sito web dell’Agenzia stessa (www.agenziaentrate.gov.it).
 
Iva 10%
L’art. 2, comma 11 della Legge 191/2009 (legge finanziaria) ha confermato anche per gli anni 2010, 2011, 2012, un’aliquota IVA del 10% per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria – di cui all’art. 3, lettere ‘a)’ e ‘b)’ del D.P.R. 380/2001 – eseguiti su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata e relative pertinenze.
Sono agevolate le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto, prestazione d’opera, fornitura con posa in opera, comprensive dei beni finiti e delle materie prime e semilavorate. C’è però una limitazione per i “beni significativi”: ascensori, montacarichi, infissi esterni e interni, caldaie, video citofoni, apparecchi di condizionamento e riciclo dell’aria, sanitari e rubinetterie e impianti di sicurezza.
Per tali beni l’Iva agevolata al 10%, si applica solo fino alla concorrenza della differenza tra valore complessivo della prestazione e quello dei “beni significativi”.
 


Detrazione del 55% dell’Irpef e Ires fino al 31/12/2010
 
PALERMO – Come confermato dalla Legge 2/2009, la detrazione 55% (Irpef o Ires) è applicabile, fino al 31 dicembre 2010 per i seguenti interventi :
1) Coibentazione dell’involucro edilizio di edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti, riguardanti le pareti, le coperture e i pavimenti.
2) Sostituzione di finestre con bassa trasmittanza termica, comprensive di infissi, in singole unità immobiliari;
3) Installazione di pannelli solari termici per la produzione di acqua calda;
4) Sostituzione delle vecchie caldaie sia con caldaie a condensazione sia con pompe di calore ad alta efficienza, sia con impianti geotermici a bassa entalpia, con contestuale equilibratura idraulica del sistema di distribuzione.
Ricordiamo che il contribuente ha diritto a una detrazione dall’imposta lorda fino al valore massimo indicato per le varie tipologie di interventi. L’ammontare di tale detrazione è da ripartire in cinque quote annuali di pari importo.
Anche in questo caso, come per la detrazione 36% Irpef, l’agevolazione è ammessa entro il limite che trova capienza nell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi e, pertanto, la somma eventualmente eccedente non potrà essere rimborsata.

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