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Catania – Bollette Tia 2004, ennesimo atto. Per il Tar devono essere pagate

Alessandro Petralia

Catania – Bollette Tia 2004, ennesimo atto. Per il Tar devono essere pagate

giovedì 29 Aprile 2010

Nuove polemiche. Liggeri (Ato) sottolinea la legittimità della tariffa e invita i morosi a versare. Nessuna prescrizione per i vecchi crediti, “stop” al ricorso della Confcommercio

CATANIA – Continua la querelle che ormai da anni, ad intervalli quasi regolari, occupa le prime pagine dei giornali locali. Parliamo della telenovela delle bollette TIA emesse dalla Simeto Ambiente SpA, che tra ricorsi, sentenze e proclami è andata in onda con tantissime puntate, mai risolutive. L’ultima è dell’1 aprile, giorno in cui il Tar di Catania ha emesso l’ordinanza n. 407/2010 con la quale si è pronunciata sull’ennesimo ricorso presentato questa volta dalla Confcommercio; oggetto la validità della Tariffa Igiene Ambientale 2004. Perché proprio il 2004? Necessario a tal proposito il riassunto delle puntate precedenti a partire dal 17 dicembre 2009, quando un Commissario ad acta inviato dalla Regione prendeva presso il Comune di Misterbianco, una deliberazione singolare: l’interruzione dei termini di prescrizione della riscossione della Tia 2004.
 
In base all’articolo 2948 del Codice Civile, che fissa a 5 anni la prescrizione dei crediti annuali, tutte le fatture Tia 2004 emesse ma non ancora riscosse dalla Simeto Ambiente erano ormai state ritenute decadute: certezza messa in dubbio dalla suddetta deliberazione. Contro la quale si è appellata al Tar la Confcommercio, con ricorso n. 555 del 24-03-2010, chiedendone la sospensione. Ricorso poi respinto dalla già citata ordinanza del Tar, che lo ha giudicato “sprovvisto del prescritto fumus di fondatezza, atteso che – si legge nel documento – rientra nel potere del competente Assessorato regionale la nomina di un commissario ad acta per intimare ad un Comune della Regione di stabilire le tariffe per cui è ricorso e di adottare gli atti consequenziali”.
 
Ordinanza che, invece di chiudere la querelle ha scatenato ulteriori polemiche. Da un lato la Simeto Ambiente, tramite l’amministratore unico Angelo Liggeri, ha preso la palla al balzo per sottolineare la legittimità della Tia ed invitare i morosi al pagamento; dall’altro la Confcommercio ha evidenziato come l’ordinanza riguardasse solo l’operato del Commissario e non la validità della Tariffa, già dichiarata illegittima da due sentenze: la n. 48/2009 del Cga e la n. 1250/2009 emessa dallo stesso Tar di Catania. Continuano dunque a crescere i dubbi degli utenti per un affare che non si estinguerà insieme alle Ato già liquidate dalla nuova legge regionale; i crediti, qualora non fossero estinti, passeranno infatti o alla Regione o ai Comuni.
 


Il Tribunale. Sospensiva respinta ma nel merito si deve discutere
 
CATANIA – Abbiamo sentito il parere di Serafino Caruso, presidente della Commissione Ambiente della Confcommercio
Perché la Confcommercio ha deciso di ricorrere al Tar?
“Perché siamo consapevoli che nessun commissario regionale può sostituirsi alla legge nell’interrompere i tempi di prescrizione dei tributi”.
Il Tar ha però respinto il vostro ricorso e dichiarato così legittima la tariffa.
“Assolutamente no, è un equivoco causato dalla Simeto Ambiente che ha sparso notizie mendaci. Non è infatti questo l’oggetto del nostro riscorso e siamo comunque convinti che ogni imposta che non sia frutto di lavori consiliari sia illegittima; lo afferma una sentenza del Cga oltre che una sentenza del Luglio 2009 dello stesso Tar. Il nostro ricorso verteva sulle ordinanze di interruzione di prescrizione da parte dei commissari; a tal proposito l’ordinanza del Tar ha rigettato la sospensiva, ma non è entrata nel merito del ricorso che ancora dovrà essere dibattuto”.

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