Il Corecom per le controversie nel settore delle telecomunicazioni - QdS

Il Corecom per le controversie nel settore delle telecomunicazioni

Elisa Latella

Il Corecom per le controversie nel settore delle telecomunicazioni

mercoledì 23 Giugno 2010

I Comitati regionali per le comunicazioni vengono incontro ai consumatori cui è stato leso un diritto. Connessioni a Internet difettose e problemi alla linea telefonica tra i casi più diffusi

PALERMO – In Sicilia ha sede a Palermo, in via Generale Magliocco 46. In tutte le regioni rappresenta un punto di riferimento per l’Autorità nazionale per la garanzia nelle comunicazioni e soprattutto per i consumatori, che nell’era digitale devono spesso “difendersi” dal mondo delle telecomunicazioni.
Si paga una connessione Internet che non va? La linea del telefono non funziona? Per sbaglio hanno pubblicato un numero di telefono sbagliato su Pagine Bianche? Per una deviazione errata arrivano a casa vostra a tutte le ore del giorno e della notte le telefonate dirette al 118? Succede. E ci sono casi anche più esilaranti, aldilà di noie e di seccature costose. Però ci si può difendere senza arrivare in tribunale e senza il necessario aiuto di un legale ( anche se è comunque bene chiedere un consiglio o studiare attentamente la procedura). Il 19 aprile 2007 l’Autorità ha approvato il nuovo regolamento  di procedura per la soluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche, applicabile alle procedure avviate a partire dal 24 giugno 2007. Gli utenti che intendano agire in giudizio per la violazione di un proprio diritto, sono tenuti a promuovere preventivamente un tentativo di conciliazione dinanzi al Corecom (Comitati regionali per le comunicazioni) della propria regione che abbia già firmato la convenzione bilaterale con l’Autorità per l’esercizio delle funzioni delegate.
Quello della Sicilia come alcuni di altre regioni, non è stato abilitato da subito: in questi casi il tentativo è facoltativo  ma gli utenti possono esperirlo presso  le Camere di Commercio territorialmente competenti o presso gli organismi di conciliazione in materia di consumo individuati ai sensi dell’articolo 141 del Codice del consumo, o presso gli organismi istituiti con accordi tra le associazioni di consumatori rappresentative a livello nazionale e gli operatori di comunicazioni elettroniche. Ecco i dettagli della procedura. Nell’istanza, che può essere inoltrata al Corecom mediante la compilazione del formulario predisposto devono essere indicati  nome e cognome, residenza o domicilio dell’utente, numero dell’utenza in caso di servizi telefonici, denominazione e sede dell’operatore, gli eventuali tentativi già esperiti per la composizione della controversia, le richieste dell’istante, i documenti che si allegano.
Dal momento della proposizione del tentativo obbligatorio di conciliazione i termini per agire in giudizio sono sospesi, e riprendono a decorrere dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento, che è pari a 30 giorni dalla data di proposizione dell’istanza. Decorso il termine le parti sono libere di adire l’Autorità giudiziaria, anche se la procedura conciliativa non si è ancora conclusa. Se la conciliazione ha esito positivo è redatto un verbale di conciliazione costituente titolo esecutivo, in cui si prende atto dell’accordo.
Se, viceversa, in udienza non si raggiunge l’accordo su tutti o su parte dei punti controversi, qualora per il medesimo oggetto e tra le stesse parti non sia stata già adita l’autorità giudiziaria, le parti congiuntamente, o anche il solo utente, possono chiedere all’Autorità di definire la controversia ai sensi dell’art. 84 del Codice delle comunicazioni elettroniche.
 

 
I limiti posti alla discrezionalità degli operatori
 
PALERMO – Significativi i limiti posti alla discrezionalità degli operatori. L’operatore infatti , salvi i casi di frode, di ripetuti ritardi o di ripetuti mancati pagamenti, può disporre la sospensione del servizio solo con riferimento al servizio interessato dal mancato pagamento. Non può intendersi come mancato pagamento il pagamento parziale di una o più fatture da parte dell’utente, qualora il pagamento omesso riguardi addebiti oggetto di contestazione, con riferimento ai quali sia pendente una procedura di reclamo o di risoluzione della controversia ai sensi degli articoli 3 e 4 del regolamento di procedura per la soluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche. Inoltre  il ritardato o mancato pagamento non può intendersi come ripetuto se nei sei mesi precedenti la scadenza della fattura in questione i pagamenti sono stati effettuati senza ritardi. Si può considerare ritardato unicamente il pagamento avvenuto almeno quindici giorni oltre la scadenza e fatti comunque salvi i casi di ritardo nella emissione o consegna della fattura.

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