“Tariffa d’igiene ambientale”. lllegittimo pagarne anche l’Iva - QdS

“Tariffa d’igiene ambientale”. lllegittimo pagarne anche l’Iva

Giuseppe Grassia

“Tariffa d’igiene ambientale”. lllegittimo pagarne anche l’Iva

sabato 03 Luglio 2010

Divieto di applicazione di una tassa su una tassa. Una sentenza della Corte costituzionale gli riconosce la natura di tributo

CATANIA – Da quando ha fatto la sua apparizione, nel 1997, la cosiddetta Tia, al secolo “Tariffa d’igiene ambientale” è stata percepita con ancora minore simpatia della già poco simpatica Tarsu (Tassa sui rifiuti solidi urbani). La Tia, un modo moderno per determinare la reale fruizione del servizio di smaltimento dei rifiuti rispetto al più rudimentale calcolo dei “metri quadrati”, nel corso del tempo avrebbe dovuto sostituire completamente la Tarsu. La Tia viene quindi considerata non più un tributo ma un vero e proprio corrispettivo per il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani… e quindi come tale soggetta a Iva (la modernità ha il suo prezzo).
Qualche “conservatore” non gradendo questo genere di innovazioni ha rimesso la questione all’Autorità giudiziaria; la Cassazione con sentenza del 9 marzo 2007 dà un primo colpo alla teoria riconoscendo la competenza in materia del Giudice tributario. Più recentemente è intervenuta la Corte costituzionale: con la sentenza n.238 del 24 luglio 2009 ha definitivamente statuito per la Tia natura di tributo e quindi non suscettibile di applicazione di altro tributo (l’Iva), tra l’altro in assenza di una specifica norma che lo preveda.
Come ovvio, la decisione del Giudice delle leggi ha aperto la strada alla valanga di ricorsi che puntualmente sono stati proposti dai contribuenti che hanno indebitamente pagato.
In assenza di una norma che chiarisca come questa somma non dovuta debba essere rimborsata occorre così procedere: si deve, in buona sostanza, mettere l’Ente in mora. Bisogna, quindi, proporre all’Ente (Comune, Gestore privato o Azienda municipalizzata) una istanza di rimborso con la quale, citando la sentenza della Corte costituzionale, chiedere la restituzione dell’Iva indebitamente pagata in fattura: si può andare indietro di dieci anni (oltre opererebbe, come per qualunque credito la prescrizione). È bene documentare in modo dettagliato l’istanza con la copia delle fatture e dei pagamenti. Si assegnino, quindi, novanta giorni di tempo all’Ente per la risposta trascorsi i quali si dovrà iniziare l’azione avanti l’Autorità giudiziaria competente.

Dott. Giuseppe Grassia
collegio dei professionisti  di Veroconsumo

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