Competizioni sportive su strada, regole e multe per i trasgressori - QdS

Competizioni sportive su strada, regole e multe per i trasgressori

Cristina Cali

Competizioni sportive su strada, regole e multe per i trasgressori

martedì 28 Dicembre 2010

Lo svolgimento della gara è subordinato al rilascio di autorizzazione

CATANIA – Le competizioni sportive su strada sono regolate dall’articolo 9 del decreto legislativo n. 285/1992 e successive modificazioni (codice della strada). In tale disciplina rientrano le manifestazioni realizzate su strade ed aree pubbliche che comportino lo svolgersi di una gara, intesa come la competizione tra due o più concorrenti o squadre impegnate a superarsi vicendevolmente. Lo svolgimento della competizione sportiva con veicoli o animali è subordinata al rilascio dell’autorizzazione da parte dell’autorità competente (comune o regione se nella gara sono coinvolti più comuni).
Recentemente l’art. 9 è stato integrato dal comma 4-bis (introdotto dalla l.120/2010), che riguarda le particolari esigenze di gare come rally e cronoscalate e consente lo spostamento dei veicoli da competizione – spesso senza omologazione stradale – all’interno del percorso oppure tra una tappa e l’altra.
Il codice della strada vigente prevede, altresì, anche alcune fattispecie penali in tema di gare di velocità volte ad arginare il succedersi di fatti sanguinosi particolarmente frequenti negli anni passati. L’art. 9 bis prevede la reclusione da 1 a 3 anni e la multa da € 25.000 ad € 100.000 per chiunque organizzi, promuova, diriga o comunque agevoli una competizione sportiva in velocità con veicoli a motore senza esserne autorizzato. La pena è della reclusione da 6 a 12 anni se dallo svolgimento della competizione deriva la morte di una o più persone; da 3 a 6 anni se ne deriva una lesione personale.
Queste sanzioni sono aumentate fino ad un anno se alla competizione partecipano minori di anni diciotto o se le manifestazioni sono organizzate a fine di lucro ovvero al fine di esercitare o di consentire scommesse clandestine (ed anche chi effettua scommesse incorre nella sanzione della reclusione da tre mesi ad un anno e della multa da € 5.000 ad € 25.000).
Per coloro che hanno preso parte alla competizione, all’accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre anni; la patente è sempre revocata se dallo svolgimento della competizione sono derivate lesioni personali gravi o gravissime o la morte di una o più persone.
L’art. 9 ter sanziona, infine, con pene più miti (reclusione da 6 mesi ad 1 anno e la multa da € 5.000 ad €20.000) chi, fuori dei casi previsti dall’art.9 bis, gareggi in velocità con veicoli a motore. Si ritiene che la norma – a differenza di quanto dispone l’art. 9bis – riguardi le gare “non organizzate” quali ad esempio, le frequenti sfide stradali che si innescano dal sorpasso tra due vetture particolarmente potenti.

Avv. Cristina Calì
collegio dei professionisti di Veroconsumo

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