Amministratore di condominio compensi straordinari se pattuiti - QdS

Amministratore di condominio compensi straordinari se pattuiti

Iole Gagliano

Amministratore di condominio compensi straordinari se pattuiti

sabato 08 Gennaio 2011

Cassazione: non è giusto convocare assemblee a proprio piacimento

CATANIA – Mentre non v’è dubbio che il mandato conferito all’amministratore di un condominio è a titolo oneroso, ci si chiede se il compenso pattuito all’inizio della gestione debba ricomprendere o meno, ad esempio, i lavori straordinari e le assemblee straordinarie.”
Il diritto dell’amministratore a percepire un compenso extra per l’attività prestata per effettuare gli adempimenti prescritti dalla legge, allorché si debbano eseguire interventi straordinari allo stabile condominiale, sussiste solo quando sia stato deliberato dall’assemblea; in tal caso l’autorità giudiziaria può intervenire solo in ordine alla legittimità della delibera in relazione alla violazione di norme di legge e del regolamento condominiale”.
è quanto ha stabilito la Cassazione con sentenza del 03.12.2008, n° 28734. Ed infatti, non sarebbe giusto consentire al’amministratore, che può convocare assemblee a suo piacimento, di incrementare, ad esempio, il suo compenso convocando l’assemblea con motivazioni più o meno giustificate. In altre parole la Cassazione ha riconosciuto che rientra tra i poteri dell’assemblea, quello di stabilire un compenso straordinario in caso di lavori di rilevante entità, e che detto potere si concreti nella sovranità dell’assemblea nello stabilire il compenso dell’amministratore, per cui non è censurabile, per violazione di legge, la delibera che abbia approvato, in sede di consuntivo ordinario, il pagamento all’amministratore di una somma a titolo di “competenze tecniche amministrative per lavori straordinari”.
 In definitiva l’assemblea può, discrezionalmente ed in ogni momento, anche successivamente all’esecuzione delle opere ed in sede di rendiconto, riconoscere un compenso integrativo all’amministratore, “salvo che si versi in ipotesi di eccesso di potere, ove il potere decisorio dell’assemblea sia deviato ad altre finalità (ad esempio riconoscere una somma all’amministratore per motivi non strettamente collegati al condominio)”.

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