Tra i diversi settori oggetto di intervento legislativo, il titolo IV è dedicato alle agenzie di viaggio. Viene fornito il sostegno all’esercizio di tale professione e, al tempo stesso, viene garantita una tutela, sia agli operatori che ai consumatori, nei confronti di possibili truffe, come quelle verificatesi di recente e messe in atto da imprese non legittimate allo svolgimento delle attività. In particolare, le nuove norme individuano nuove forme di garanzia anche attraverso la stipula di congrue polizze assicurative che tutelino, da un lato, il turista da qualsiasi rischio connesso con il viaggio e, al contempo, sollevino gli operatori dalle conseguenti possibili ricadute economiche relative.
In questa prospettiva, il nuovo testo valorizza anche il cosiddetto “turismo per motivazione”, tiene conto cioè, nella valutazione del danno, delle specifiche esigenze ricreative che il viaggio mira a soddisfare e che un eventuale inadempimento può compromettere.
E’ auspicabile che il testo definitivo del Codice del Turismo sia frutto della concertazione e dell’apporto costruttivo di tutti gli attori della filiera turistica ed in particolare degli utenti finali, ad esempio mediante il coinvolgimento delle associazioni dei consumatori.
Avv. Vincenzo Ragazzi
collegio dei professionisti di Veroconsumo