Accertamento Tarsu a Catania contenzioso Comune-Consumatori - QdS

Accertamento Tarsu a Catania contenzioso Comune-Consumatori

Giuseppa Mammana

Accertamento Tarsu a Catania contenzioso Comune-Consumatori

sabato 19 Febbraio 2011

Tanti i contribuenti che si sono visti recapitare avvisi per gli anni 2004 e 2005

CATANIA – I contribuenti catanesi nei primi giorni di gennaio si sono visti recapitare avvisi di accertamento per maggiore TARSU per gli anni dal 2004 in poi.  Si è aperto un confronto sulle pagine dei quotidiani con particolare riferimento al 2004 e 2005. Alcuni sostengono la decadenza del potere di accertamento del Comune, mentre l’Assessore Bonaccorsi, insiste sulla  regolarità degli avvisi ed invita i cittadini a pagare per usufruire della riduzione delle sanzioni.
Per far chiarezza, ci proponiamo di  esaminare  le norme e le sentenze succedutesi nel tempo.
Gli avvisi di accertamento inviati, nella maggior parte, rettificano la superficie dichiarata dal cittadino rispetto a quella risultante in catasto e trovano nell’art.70 del d.lgs. 507/93 la fonte legislativa, il quale dispone che la denuncia va presentata entro il 20 gennaio successivo all’inizio dell’occupazione o detenzione dei locali ed ha effetto per gli anni successivi, salvo variazioni che vanno denunciate nelle medesime forme. Lo stesso articolo stabilisce che per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria e censite in catasto la superficie di riferimento non può essere inferiore all’80% di quella catastale determinata secondo i criteri di cui al DPR 138/98 (abbiamo appurato che su 89 mq catastali quella tassata è stata di 71, quindi l’80%).
Ai fini dell’accertamento, con risoluzione n.268/E/5/7393 l’allora Ministero delle Finanze ha chiarito, che se è vero che la denuncia presentata non deve essere riprodotta negli anni successivi a meno che non intervengano variazioni, tuttavia se la denuncia originaria è infedele, la relativa violazione si rinnova finchè non si procede alla sua correzione, in quanto insorge ogni anno l’obbligo di ricondurre a verità la denuncia attraverso la rettifica dei dati.
Fino al 31 dicembre 2006 il Comune, in caso di rettifica, decadeva dal diritto di emettere l’accertamento entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia;  in caso di omissione, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo. Alla luce di questa norma sicuramente il Comune sarebbe incorso nella  decadenza dei termini di accertamento sia per il  2004 che per il 2005.
La legge 296/2006 con l’art.1, comma 161 però modifica il termine di decadenza dell’accertamento stabilendo che sia per il caso di rettifica, che per l’omissione, gli avvisi devono essere notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati e, con il successivo comma 171, estende la nuova disposizione ai rapporti d’imposta pendenti alla data di entrata in vigore della stessa. La legge è entrata in vigore il 1° gennaio 2007, a quella data erano pendenti sia  il 2004 che  il 2005 non essendo decaduti i termini di accertamento. Per il 2004 il termine della denuncia era il 20 gennaio 2005, quindi il termine per la notifica si è spostato al 31.12.2010; il termine di denuncia per il 2005 era 20 gennaio 2006, quindi  quello per la notifica si è spostato al 31.12.2011.
 


Notifica e data di spedizione della raccomandata
 
I contribuenti ricevono nel 2011 gli avvisi, si convincono che per il 2004 il potere di accertamento è decaduto perché non fanno i conti con  la sentenza della Corte Costituzionale  n.477/2002, che, dichiarando l’illegittimità costituzionale del combinato disposto art.149 del c.p.c. ed art.4, c.3, della L. 890/82 (notifica per posta) dove prevede il perfezionamento per il notificante (Comune) alla data di ricezione dell’atto da parte del destinatario (contribuente) anziché a quella, antecedente, di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, crea  lo sdoppiamento degli  effetti: per il notificante, per i termini di decadenza e prescrizione,  si perfeziona alla data di consegna dell’atto al notificatore o alla posta; per il destinatario, per l’adesione o il ricorso, con il ricevimento  e, in caso di mancata consegna, decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata che lo informa della giacenza dell’atto alla posta o alla casa comunale, o alla data del ritiro se avviene prima del decorso dei dieci giorni. Dunque se  il Comune ha effettuato la notifica per il 2004 direttamente e per posta, la data di spedizione della raccomandata ne decreta la decadenza o meno.

Giuseppa Mammana
Consigliere Veroconsumo

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