Comportamento persecutorio con danni alle cose dell’ex - QdS

Comportamento persecutorio con danni alle cose dell’ex

Cristina Cali

Comportamento persecutorio con danni alle cose dell’ex

sabato 09 Aprile 2011

La Corte di cassazione ha riconosciuto questa fattispecie di stalking

Il reato di atti persecutori, comunemente detto “stalking”, è stato di recente introdotto nel nostro ordinamento (legge n. 38/2009). Con tale norma, inserita tra i delitti contro la libertà morale (art. 612 bis c.p.), si sanziona penalmente la condotta di chi, reiteramente, minaccia o molesta taluno in modo tale da cagionare uno stato di ansia o paura, determinare un giustificato timore per la sicurezza personale propria o di persona vicina, ovvero pregiudicare in maniera rilevante il suo modo di vivere.
La Corte di Cassazione, recentemente intervenuta sul tema, ha ritenuto sussistente tale fattispecie negli atti di violenza compiuti dall’ex compagno contro le cose di proprietà della vittima, pur se tale condotta non era direttamente rivolta a metterne a rischio l’incolumità fisica e procurarle uno stato patologico di ansia (sent. n. 8832/2011).
In particolare, gli Ermellini hanno rilevato che una serie ripetuta di danneggiamenti sui beni dell’ex – di intensità tale da ripercuotersi sullo stato psichico della vittima e determinarne una rottura dell’equilibrio emotivo – configura un comportamento persecutorio idoneo ad essere inquadrato nella fattispecie criminosa di cui all’art. 612 bis del codice penale.
Il reato di stalking, infatti, non può essere visto come una duplicazione del delitto di lesioni (art. 583 c.p.) il cui evento è configurabile sia come malattia fisica che come malattia mentale e psicologica, essendo sufficiente per la configurazione del delitto di atti persecutori che questi comportamenti producano un effetto destabilizzante sulla serenità e, quindi, sull’equilibrio psicologico della vittima.
Per tale ragione, secondo la giurisprudenza, in materia di stalking è sufficiente che la condotta molesta e minacciosa abbia determinato nella vittima un senso di intenso abbattimento psicologico, escludendosi che rilevi solo uno stato di natura patologica clinicamente attestato (Trib. Milano sent. 17 aprile 2009).
L’oggetto della tutela penale consiste, infatti, nella protezione della libertà morale rispetto a condotte reiterate che producono un serio turbamento della libertà di autodeterminazione della persona offesa e che possono rilevarsi prodromiche a più gravi comportamenti offensivi della libertà personale, della incolumità individuale e della stessa vita.
Applicando tale principio, i Giudici di Piazza Cavour hanno confermato l’applicazione della misura cautelare di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa del delitto di stalking per un uomo che aveva ripetutamente danneggiato l’auto dell’ex.

Avv. Cristina Calì
collegio dei professionisti di Veroconsumo

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