Multiproprietà e diritto di recesso entrano in vigore le nuove norme - QdS

Multiproprietà e diritto di recesso entrano in vigore le nuove norme

Francesca Pecorino

Multiproprietà e diritto di recesso entrano in vigore le nuove norme

martedì 28 Giugno 2011

Si può esercitare entro il termine di 14 giorni dalla stipula del contratto

CATANIA – Il 21 giugno 2011, sono entrate in vigore le nuove norme sulla multiproprietà, disposizioni contenute nel Dlgs n. 79/11 che ha modificato il Codice del Consumo, emanato con il D.lgs 6 settembre 2005, n. 206 e ciò, in attuazione della direttiva 2008/122/CE. Il tutto, in una prospettiva di maggiore tutela dell’acquirente, estendendone l’applicazione anche a beni di natura non immobiliare quali le navi da crociera, le chiatte e le roulotte se adibiti ad alloggi.
Da segnalare, in particolare, è l’introduzione di formulari per il consumatore, contenenti le informazioni necessarie, al fine che questi possa essere messo al corrente di tutti gli elementi contrattuali relativi alle diverse fattispecie.
Uno specifico formulario, che deve essere allegato al contratto, è dedicato appunto al diritto di recesso, che si può esercitare entro il termine di 14 giorni successivi alla stipula del contratto stesso (mentre la normativa previgente prevedeva un termine di dieci giorni).
La penalità per il caso di mancata consegna al consumatore di quest’ultimo formulario, consiste in una variazione del termine entro il quale egli può esercitare il diritto di recesso, termine che si allunga sino ad un anno e 14 giorni. Nel caso, invece, in cui manchino importanti informazioni preliminari alla conclusione del contratto stesso, il termine per il recesso sarà di tre mesi e 14 giorni.
L’esercizio di tale diritto porterà alla rescissione non solo del contratto principale ma anche degli eventuali contratti accessori relativi a determinati servizi quali ad esempio i contratti di finanziamento connessi al contratto principale.
Per quanto concerne la decorrenza dei predetti termini, si parte dal momento in cui viene concluso il contratto definitivo oppure quello preliminare e, se il ricevimento dei predetti contratti è successivo alla conclusione degli stessi, il termini va calcolato dalla consegna e non dalla stipula del contratto stesso.
Vertendo la normativa in materia di tutela del consumatore, quest’ultimo – nell’esercitare il suo legittimo “diritto di ripensamento” – non dovrà sopportare alcun onere aggiuntivo, né qualsivoglia penalità e non potrà essere obbligato a corrispondere alcunchè per i servizi che sono stati resi prima del recesso.
Un ultimo aspetto particolarmente importante concerne l’impossibilità di imporre all’acquirente il pagamento delle rate prima del termine previsto e per importi non convenuti. Per le restanti novità, si rinvia alla normativa sopra indicata.

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