“Limitati” i tirocini formativi per ridurne l’utilizzo improprio - QdS

“Limitati” i tirocini formativi per ridurne l’utilizzo improprio

Michele Giuliano

“Limitati” i tirocini formativi per ridurne l’utilizzo improprio

giovedì 13 Ottobre 2011

Fortemente ridimensionata l’applicabilità del sistema tirocinante in base alla Legge n. 148/2011. Rivolti a neo diplomati o laureati da non oltre 12 mesi. Potranno durare sei mesi

PALERMO – Attenzione: tirocini formativi e di orientamento fortemente “ridimensionati”. Messaggio chiaramente lanciato alle imprese siciliane da parte dell’assessorato regionale al Lavoro guidato da Andrea Piraino il quale ha messo in guardia le aziende rispetto all’entrata in vigore dell’articolo 11 del Decreto Legge 13 agosto 2011 numero 138 convertito nella legge 148/2011.
Una norma che ha fortemente ridotto l’ambito di applicabilità dei tirocini formativi e di orientamento. Secondo quanto attesta l’assessore, in particolare per i cosiddetti “tirocini non curriculari” , ovvero quelli avulsi da un complessivo piano formativo “stage” e quindi da un percorso scolastico o universitario e specificatamente per i tirocini rivolti a soggetti che hanno completato il proprio ciclo di studi sia a livello scolastico ovvero universitario, il citato articolo ha limitato l’utilizzo dello strumento ai soggetti neo diplomati o neo laureati da non oltre 12 mesi. Inoltre è stata disposta una durata massima dei tirocini in non oltre 6 mesi senza possibilità di proroghe oltre questo termine.
“Detta disposizione – afferma Piraino – tende a ridurre l’utilizzo improprio dello strumento del tirocinio che in molti casi si è prestato ad una surrettizia utilizzazione di lavoratori in veste di tirocinanti, al fine di eludere la normativa sul lavoro subordinato e flessibilizzare l’utilizzo dei lavoratori stessi”.
In tal senso con Circolare numero 24 del 12 settembre 2011 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha disciplinato in dettaglio l’applicazione della norma in esame. “Circa l’applicabilità nella nostra regione di questa norma – precisa Piraino – occorre rilevare che la stessa è immediatamente vigente, pertanto i tirocini promossi a decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa norma, e quindi dal 13 agosto 2011, possono essere rivolti solo a neo diplomati o neo laureati da non oltre 12 mesi e la durata del tirocinio non può essere superiore a mesi 6”.
L’immediata applicazione discende dall’attuale assetto normativo della Regione Siciliana. Infatti la materia dei tirocini è organicamente disciplinata dall’articolo 18 della legge 24 giugno 1997 e regolamentata dal Decreto Ministeriale 25 marzo 1998 numero: un quadro normativo nazionale che è stato integralmente applicato in Sicilia con la Circolare Assessoriale 28 novembre 2002 numero 22/AG (pubblicata in GURS numero 57 Parte I del 13/12/2002). “Pertanto, – aggiunge l’assessore regionale al Lavoro – nella considerazione che lo strumento dei tirocini può essere oggetto di specifica disciplina normativa regionale, è intendimento del Dipartimento Lavoro declinare in uno specifico disegno di legge regionale una architettura dei tirocini aderente alla realtà regionale, nei limiti del quadro di riferimento nazionale, attualmente all’esame della Conferenza delle Regioni”.
Secondo Piraino questo intervento legislativo richiede un percorso di concertazione con le parti sociali che, per quanto breve, non può esimere il governo della Regione dal rispetto del quadro normativo modificato e vigente dal 13 agosto che è immediatamente applicabile in Sicilia.
 

 
L’approfondimento. A cosa servono i tirocini formativi
 
I tirocini rappresentano un’opportunità di impiegare risorse da formare e su cui, eventualmente, in seguito, investire in quanto non prevedono alcun obbligo di rimborso da parte dell’azienda per il soggetto in tirocinio (rimborso che, semmai, può essere erogato a titolo discrezionale da parte dell’azienda), né costituiscono alcuna forma di lavoro subordinato o parasubordinato e, infine, non comportano l’obbligo di assunzione alla fine del periodo di tirocinio. Il numero dei tirocinanti che possono essere presenti all’interno di un’azienda varia in rapporto al numero dei dipendenti a tempo indeterminato presenti all’interno della stessa, quindi: per un’azienda che non ha oltre 5 dipendenti a tempo indeterminato è ammesso un solo tirocinante: per quelle imprese che dispongono da 6 a 19 dipendenti a tempo indeterminato sono ammessi due tirocinanti; infine per chi ha 20 o più dipendenti sono ammessi al massimo il 10 per cento del numero dei dipendenti a tempo indeterminato. Prima che entrasse in vigore la nuova norma che pone un limite di 6 mesi per il tirocinio, un impiego simile poteva avere anche un durata di 24 mesi destinato esclusivamente ai portatori di handicap.

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