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Acquisto di beni difettosi. Riparazione e sostituzione gratis

Eloisa Bucolo

Acquisto di beni difettosi. Riparazione e sostituzione gratis

martedì 22 Novembre 2011

Sentenza della Corte di Giustizia europea a tutela dei consumatori

CATANIA – Maggiore tutela per i consumatori viene dalla Corte di Giustizia Europea, che con la sentenza n. C-65 e 87/09, relativa a  due cause riunite, ha stabilito che il commerciante che abbia venduto, in buona fede, un bene difettoso è tenuto lo stesso alla sostituzione.
In un caso, la cliente aveva acquistato una lavastoviglie via internet, pagando l’importo del prodotto che le era stato consegnato a domicilio, e dopo aver provveduto all’installazione, aveva appreso che l’elettrodomestico era difettoso. Acquirente e venditore si erano accordati per la sostituzione, ma l’azienda non aveva voluto sobbarcarsi i costi della rimozione e della reinstallazione. Vicenda analoga nell’altra causa con un consumatore che aveva acquistato direttamente dall’azienda alcune piastrelle che, una volta posate, avevano mostrato ombreggiature.
La normativa di riferimento, direttiva del Parlamento UE 1999/44/CE, prescrive che in caso di vendita dei beni di consumo, il venditore è tenuto a rispondere verso il consumatore di qualsiasi difetto di conformità del prodotto. E questa tutela, secondo la Corte di Giustizia, comprende anche le spese per il ripristino della conformità del bene, mediante riparazione o sostituzione e, se il bene è stato istallato, il venditore dovrà altresì rimuoverlo a sue spese.
Solo nel caso in cui il rimborso delle spese sia di gran lunga superiorie al valore del bene, il risarcimento può essere limitato ad un importo conforme al costo del bene e all’entità del difetto.Qualora il ripristino risulti impossibile, il compratore può pretendere la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto. Ha aggiunto la Corte che la riparazione/ sostituzione deve, inoltre, essere effettuata entro un lasso di tempo ragionevolmente breve, al fine di limitare al minimo i disagi per il consumatore.
La Corte ha evidenziato che la scelta di addossare al venditore le spese di rimozione del bene difettoso non deve essere considerata iniqua; mentre il compratore ha versato il prezzo per intero, adempiendo ai propri obblighi e non ha colpa per aver provveduto all’installazione del prodotto, il venditore, pur non essendo ravvisabile alcuna colpa, non ha eseguito correttamente l’obbligazione. In particolare, la gratuità del ripristino è essenziale per la tutela del consumatore, in quanto finalizzata ad evitare che la presenza di oneri finanziari per la reinstallazione spingano quest’ultimo a desistere dal far valere i propri diritti.

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