Tarsu, il tributo va commisurato alla metratura dell’immobile - QdS

Tarsu, il tributo va commisurato alla metratura dell’immobile

Francesca Pecorino

Tarsu, il tributo va commisurato alla metratura dell’immobile

sabato 17 Marzo 2012

Incide sulla cifra da pagare anche il periodo di residenza nell’abitazione

CATANIA – In questi giorni, sono numerosi gli avvisi di accertamento della Tarsu, pervenuti ai catanesi, per il caso di omessa presentazione della dichiarazione (necessaria per la determinazione del tributo) o di rettifica dei dati a suo tempo comunicati. Per affrontare questa materia, mi riferirò al caso concreto da me risolto, che è capitato ad un socio di Veroconsumo.
Si tratta di un inquilino in nero, residente altrove, al quale il locatore, molto furbescamente, aveva fatto intestare il contratto per la fornitura di energia elettrica a partire dal 2007. È successo, però, che – per motivi sopravvenuti – l’inquilino si è trasferito ed ha operato la disdetta del contratto di energia solo nel 2008. Purtroppo, a seguito dei controlli incrociati, eseguiti dal Comune di Catania, gli sono stati recapitati avvisi di accertamento dal 2007 al 2011, che lo invitavano – nella migliore ipotesi – ad aderire all’accertamento medesimo per vedersi ridurre di un terzo l’importo della sanzione amministrativa prevista nella misura del 100% del tributo stesso, oltre interessi e spese di notifica.
L’omessa denunzia dipendeva dal fatto che il locatore non aveva voluto registrare il contratto di locazione, dal quale sarebbe derivato l’obbligo di pagamento della Tarsu per il nostro socio.
Bisogna, però, considerare che il tributo va commisurato alla metratura dell’immobile ed al periodo di residenza nello stesso.
La metratura, risultante dagli avvisi di accertamento della Tarsu, non sempre corrisponde a quella reale, motivo per il quale i cittadini hanno un unico strumento per dare la prova della differenza di superficie e cioè la presentazione, al Palazzo dei Chierici, della planimetria catastale.
Nel caso in esame, non ne disponevamo ma con i dati anagrafici del proprietario ed il collegamento telematico col Catasto degli immobili urbani, è stato possibile, per il dipendente comunale, risalire ai dati catastali necessari per addivenire alla conclusione che i metri quadri effettivi erano notevolmente inferiori a quelli risultanti dall’accertamento.
Ma non è tutto. Il socio non risiedeva a in quell’appartamento, l’unica prova circa il periodo effettivo di godimento dell’immobile era la durata del contratto dell’energia elettrica. Ecco, allora, come al Comune, sempre per via telematica, è stato possibile accertare la data esatta della sottoscrizione e della disdetta del contratto citato, con il risultato che il tributo è stato ulteriormente diminuito, perché commisurato alla durata contrattuale.
In questo modo, il socio ha potuto aderire all’accertamento per un periodo ridotto rispetto ai cinque anni di tributi richiesti e per una superficie immobiliare inferiore, con un notevole risparmio di spesa, anche perché ha goduto della riduzione di un terzo.
 Avv. Francesca Pecorino
collegio dei professionisti di Veroconsumo

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