Dilazione delle somme iscritte a ruolo
Per le somme iscritte a ruolo dagli enti impositori, la normativa di riferimento è l’art.19 del D.P.R. 602 del 1973 e le successive modificazioni, tra le quali torna utile ricordare quella contenuta nel D.L. 6/12/2011 n.201 (Decreto Monti), art. 10, commi 13 bis e ter (convertito in legge 214/2011) e quella più recente contenuta nel D.L. 2/3729012 n.16 (decreto “semplificazioni”).
In base alle citate disposizioni, l’Agente della Riscossione, dopo la notifica della cartella di pagamento, in caso di comprovata situazione di obiettiva difficoltà economica, può concedere la rateizzazione del credito fino a 72 rate mensili, secondo un criterio che tiene conto dell’importo dilazionato e del grado di liquidità del debitore.
Non è più necessario fornire all’Agente della Riscossione alcuna garanzia, a prescindere dall’entità della somma iscritta a ruolo.
a) E’possibile la rateizzazione del debito con rate crescenti.
b) D’ora in poi la decadenza si verifica solo in caso di mancato pagamento di due rate consecutive (mentre prima bastavano due rate anche l’una distante dall’altra).
c) Dopo la concessione della rateizzazione, l’agente della riscossione non può iscrivere ipoteca, a meno che non sopraggiunga decadenza. Restano valide, comunque, le ipoteche già iscritte.
Inoltre, l’indice “alfa” (debito complessivo diviso il valore della produzione – che doveva essere almeno 3),contrariamente al passato, non è più un elemento che può determinare la mancata concessione della rateizzazione. Può solo incidere sul numero delle rate.
Resta, comunque, la necessità della dimostrazione della mancanza di liquidità attraverso l’Indice di liquidità” (liquidità differita e corrente diviso il passivo corrente).
In base a queste disposizioni, per le somme che scaturiscono da avvisi bonari per controlli automatizzati o formali, l’Agenzia delle Entrate può dilazionare il debito concedendo fino ad un massimo di 20 rate trimestrali (non più di sei se l’importo non supera 5.000 Euro).
Prima della conversione in legge del D.L. 201/2011 (Decreto Monti), era prevista pure la necessità di una garanzia (fideiussione, polizza fideiussoria o ipoteca volontaria) per importi superiori a 50.000 Euro. Dal 6 dicembre 2011, però, analogamente a quanto era già avvenuto per le altre tipologie di rateizzazioni, tale garanzia è stata eliminata. Con la stessa norma è stata resa meno pesante la disposizione che faceva scattare la decadenza anche con un solo giorno di ritardo della prima rata o di quelle successive. Ora, infatti, il diritto alla dilazione concessa dall’Agenzia delle Entrate viene meno solo in caso di mancato pagamento della prima rata entro 30 giorni dall’avviso bonario, oppure in caso di mancato pagamento di una sola rata che si protrae oltre la scadenza della rata successiva, ossia oltre la fine del trimestre che viene dopo.
Ora, con l’entrata in vigore del citato D.L. “semplificazioni” n. 16 del 2 marzo 2012, viene concessa una ulteriore ed importantissima agevolazione. Nel caso di decadenza a causa di mancato pagamento della rata entro il termine di scadenza di quella successiva, c’è ancora spazio per una seconda dilazione, quella della somma contenuta nella cartella emessa per il recupero dell’intero importo, compresi interessi e sanzione.