Le rateizzazioni fiscali considerano la liquidità disponibile del debitore - QdS

Le rateizzazioni fiscali considerano la liquidità disponibile del debitore

Salvatore Forastieri

Le rateizzazioni fiscali considerano la liquidità disponibile del debitore

venerdì 23 Marzo 2012

Le novità introdotte con le manovre Monti rispetto all’adempimento dei debiti di natura tributaria. Ammesse 72 rate mensili e non è più necessario fornire delle garanzie

PALERMO – Lo abbiamo già spiegato altre volte: nel caso in cui il contribuente si trovi in situazione di obiettiva difficoltà ad adempiere ai propri debiti tributari, la legge prevede diverse forme di rateizzazione per le  somme iscritte a ruolo, per quelle dovute in caso di definizione dell’accertamento per acquiescenza, accertamento con adesione e conciliazione giudiziaria, nonché per le somme dovute a seguito dei controlli automatici (art.36 bis del D.P.R. 600/73) e dei controlli formali (art.36 ter del D.P.R. 600/73) risultanti dai così detti “avvisi bonari”.

Dilazione delle somme iscritte a ruolo
Per le somme iscritte a ruolo dagli enti impositori, la normativa di riferimento è l’art.19 del D.P.R. 602 del 1973 e le successive modificazioni, tra le quali torna utile ricordare quella contenuta nel D.L. 6/12/2011 n.201 (Decreto Monti), art. 10, commi 13 bis e ter (convertito in legge 214/2011) e quella più recente contenuta nel D.L. 2/3729012 n.16 (decreto “semplificazioni”).
In base alle citate disposizioni, l’Agente della Riscossione, dopo la notifica della cartella di pagamento,  in caso di comprovata situazione di obiettiva difficoltà economica, può concedere la rateizzazione del credito fino a 72 rate mensili, secondo un criterio che tiene conto dell’importo dilazionato e del grado di liquidità del debitore.
Non è più necessario fornire all’Agente della Riscossione alcuna garanzia, a prescindere dall’entità della somma iscritta a ruolo.

In caso di mancato pagamento della prima rata o di due successive, la legge faceva scattare, fino a poco tempo fa, la decadenza dalla dilazione ed il recupero dell’intera somma con la sanzione del 30% e gli interessi. Ma a seguito delle disposizioni contenute nella legge di conversione del “Decreto Monti” (legge 22/12/2011 n.214), è stata data al contribuente, sempre che non sia intervenuta decadenza ed in caso di comprovato peggioramento della sua situazione di obiettiva difficoltà a pagare, la possibilità di dilazionare per una seconda volta il suo debito fino ad un massimo di 72 mesi (6 anni). La stessa norma, sempre in presenza delle cennate condizioni di peggioramento della situazione, ha ammesso pure (in questo caso in maniera transitoria) la proroga della rateizzazione anche per le somme già dilazionate e per le quali, alla data del 6 dicembre 2011, si era già verificato  il mancato pagamento della prima rata o di due successive.
Ora, però, con l’entrata in vigore del Decreto Legge “semplificazioni”, ossia il n. 16 del 2/3/2012, al contribuente vengono fatte ulteriori concessioni:
 a) E’possibile la rateizzazione del debito con rate crescenti.
 b) D’ora in poi la decadenza si verifica solo in caso di mancato pagamento di due rate consecutive (mentre prima bastavano due rate anche l’una distante dall’altra).
 c) Dopo la concessione della rateizzazione, l’agente della riscossione non può iscrivere ipoteca, a meno che non sopraggiunga decadenza. Restano valide, comunque, le ipoteche già iscritte. 
 

 
Dilazionabile un debito di 20 mila euro anche senza difficoltà economiche
 
Torna utile ricordare che, con una direttiva Equitalia, uguale ad un’altra disposizione della Serit Sicilia spa, sale a 20.000 Euro (prima era 5.000) la somma dilazionabile a semplice richiesta del contribuente, senza necessità di dimostrare la situazione di temporanea obiettiva difficoltà economica.
Inoltre, l’indice “alfa” (debito complessivo diviso il valore della produzione – che doveva essere almeno 3),contrariamente al passato, non è più un elemento che può determinare la mancata concessione della rateizzazione. Può solo incidere sul numero delle rate.
Resta, comunque, la necessità della dimostrazione della mancanza di liquidità attraverso l’Indice di liquidità” (liquidità differita e corrente diviso il passivo corrente).
 


Casi particolari. Somme dovute a seguito di controlli automatici e formali
 
La normativa di riferimento è il D.L. 18/12/1997 n. 462 e successive modificazioni tra le quali quella contenuta nel  D.L. 201/2011 convertito nella Legge 214 del 22/12/2011 (art.10 comma 13 decies) e, per ultimo, quella di cui al recente D.L. 16 del 2/3/2012.
In base a queste disposizioni, per le somme che scaturiscono da avvisi bonari per controlli automatizzati o formali, l’Agenzia delle Entrate può dilazionare il debito concedendo fino ad un massimo di 20 rate trimestrali (non più di sei se l’importo non supera 5.000 Euro).
Prima della conversione in legge del  D.L. 201/2011 (Decreto Monti), era prevista pure la necessità di una garanzia (fideiussione, polizza fideiussoria o ipoteca volontaria) per importi superiori a 50.000 Euro. Dal 6 dicembre 2011, però, analogamente a quanto era già avvenuto per le altre tipologie di rateizzazioni, tale garanzia è stata eliminata. Con la stessa norma è stata resa meno pesante la disposizione che faceva scattare la decadenza anche con un solo giorno di ritardo della prima rata o di quelle successive. Ora, infatti, il diritto alla dilazione concessa dall’Agenzia delle Entrate viene meno solo in caso di mancato pagamento della prima rata entro 30 giorni dall’avviso bonario, oppure in caso di mancato pagamento di una sola rata che si protrae oltre la scadenza della rata successiva, ossia oltre  la fine del trimestre che viene dopo.
Ora, con l’entrata in vigore del citato D.L. “semplificazioni” n. 16 del 2 marzo 2012, viene concessa una ulteriore ed importantissima agevolazione. Nel caso di decadenza a causa di mancato pagamento della rata entro il termine di scadenza di quella successiva, c’è ancora spazio per una seconda dilazione, quella  della somma contenuta nella cartella emessa per il recupero dell’intero importo, compresi interessi e sanzione.

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