Il risarcimento dei danni per un furto subìto in albergo - QdS

Il risarcimento dei danni per un furto subìto in albergo

Francesca Pecorino

Il risarcimento dei danni per un furto subìto in albergo

mercoledì 11 Aprile 2012

Albergatori responsabili anche del deterioramento delle cose custodite

PALERMO – Capita di sovente – ed è capitato anche ad un socio dell’associazione Veroconsumo – di subire un furto durante un soggiorno in albergo. L’art. 1783 c.c. stabilisce che “gli albergatori sono responsabili di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate in albergo”.
L’obbligazione risarcitoria gravante sull’albergatore, per il caso in cui si realizzi uno degli eventi sopra citati, può raggiungere, nel suo ammontare, un importo pari a cento volte il prezzo di locazione dell’alloggio per una giornata, con esclusione di qualunque responsabilità dell’hotel, laddove il danno derivi da cause ascrivibili a colpa del cliente, delle persone che lo accompagnano, che sono al suo servizio o che lo vanno a trovare.
 
Inoltre, la responsabilità resta esclusa anche nel caso in cui l’evento dannoso derivi da causa di forza maggiore o dalla natura stessa della cosa. Il nostro socio – durante un recente viaggio – ha alloggiato presso un albergo del centro Italia e, proprio mentre si trovava nella sala dove veniva servita la colazione, è stato derubato della propria borsa contenente soldi in contanti, carte di credito, macchina fotografica, occhiali da sole, documenti vari, telecamera e telefonino con relative schede.
Accortosi immediatamente dell’accaduto, l’ospite dell’albergo ha subito presentato denunzia presso le autorità competenti, integrando poi la denunzia stessa presso l’autorità competente del luogo di sua residenza.
In un primo momento, è stato il socio (senza la nostra assistenza) a rivolgersi per iscritto all’albergo, chiedendo in dettaglio il risarcimento del danno subito, nonché il rimborso delle spese sostenute a seguito del furto. Successivamente, atteso il mancato riscontro, è intervenuta l’Associazione e, quindi, ho provveduto ad inoltrare all’hotel una formale lettera di diffida al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale.
 
A quel punto, presi i dovuti contatti con l’albergo, è intervenuta la compagnia assicuratrice di quest’ultimo, la quale ha richiesto tutta la documentazione fiscale attestante il valore dei beni rubati (es. scontrini, ricevute fiscali relative al taxi necessario per raggiungere le autorità presso le quali sporgere denunzia ecc..).
Il liquidatore della compagnia, da me contattato, mi ha altresì informata che l’hotel aveva stipulato una polizza che lo garantiva soltanto per i danni patrimoniali subiti dai propri clienti e non anche per i danni non patrimoniali.
 
Pertanto, non appena abbiamo inviato tutta la documentazione attestante il valore dei beni (il socio conservava ancora alcuni scontrini poiché di solito sono quelli necessari per la garanzia), la compagnia ha risarcito il danno richiesto quasi totalmente, atteso che il valore dei beni va computato come "usato" e non come "nuovo", comprendendo nell’importo liquidato anche il rimborso di quanto prelevato abusivamente tramite il bancomat dagli autori del furto e che solo parzialmente era stato corrisposto dalla banca.
 
Per quanto concerne, invece, il danno non patrimoniale, ci siamo rivolti direttamente all’hotel ed attendiamo riscontro in merito.
Invito, chiunque incorra in un problema di questo genere, a scrivere a segreteria@veroconsumo.it per ottenere l’assistenza necessaria e il relativo risarcimento del danno.

Francesca Pecorino
collegio dei professionisti di Veroconsumo

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