Capo equipe medico-chirurgica responsabile del post operazione - QdS

Capo equipe medico-chirurgica responsabile del post operazione

Massimo Piccolo

Capo equipe medico-chirurgica responsabile del post operazione

mercoledì 16 Maggio 2012

Sentenza della Cassazione: bisogna intervenire in “scienza e coscienza”

PALERMO – La Corte di Cassazione, con sentenza n. 17222 del 9-5-2012, ha confermato la condanna di omicidio colposo (ridotta in Appello) di un medico, a capo di una equipe chirurgica che aveva operato un neonato con appena un giorno di vita, a causa, sostiene la Corte, della sua mancata disposizione di monitoraggio e controllo post-operatorio.
A suo discolpa il medico affermava fra l’altro, di non essere il primario responsabile, che il neonato era stato seguito da una dottoressa partecipe dell’operazione, che, con l’autonomia professionale propria del medico di reparto poteva essa disporre il monitoraggio, che l’operazione era di routine e pertanto non aveva disposto il trasferimento del piccolo al reparto di terapia intensiva.
La Suprema Corte ha smontato ognuna di queste affermazioni, argomentando che, in assenza del Primario, e pur ammettendo che Egli non avesse disposto il trasferimento del neonato in terapia intensiva, “l’imputato non poteva attenersi ad un passivo ossequio alle istruzioni impartite. Il vincolo gerarchico, infatti, non trova estrinsecazione nella cura concreta del paziente e delle decisioni di natura prettamente mediche da assumere in un caso in cui il primario si trovava completamente estraneo, non avendo partecipato all’intervento chirurgico ed essendo fisicamente assente dalla struttura sanitaria”.
Il dottore quindi avrebbe dovuto agire “in scienza e coscienza” solo sulla base delle sue valutazioni personali.
Con riferimento alla dottoressa, argomenta la Corte che, “i fatti conclamano che il piccolo, durante la notte fu assistito sostanzialmente da una zia; che l’infermiera di turno, chiamata dalla zia avvertì la dottoressa in servizio di turno (processata in distinto giudizio, ndr), dell’aggravarsi della condizione del piccolo paziente. Tuttavia il piccolo non venne visitato dalla dottoressa che si limitò a prescrivere un antidolorifico. Né venne poi disposto il monitoraggio completo…”.
In definitiva, “Come questa Corte ha avuto modo di affermare ripetutamente, la posizione di garanzia del capo dell’equipe chirurgica non è limitata all’ambito strettamente operatorio; ma si estende al contesto postoperatorio (Sez. IV, 8/2/2005 rv. 23132; Sez. IV, 1/12/2004, Rv 230820).
E pertanto, “Tale enunciazione trova razionale giustificazione nel fatto che il momento immediatamente successivo all’atto chirurgico non è per nulla avulso dall’intervento operatorio; non foss’altro che per il fatto che le peculiari esigenze di cura ed assistenza del paziente sono con tutta evidenza note al capo dell’equipe più che ad ogni altro sanitario”.

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