La certificazione delle malattie solo attraverso una visita diretta - QdS

La certificazione delle malattie solo attraverso una visita diretta

Massimo Piccolo

La certificazione delle malattie solo attraverso una visita diretta

sabato 19 Maggio 2012

Sentenza della Cassazione: “Non vale la prescrizione fatta per telefono”

PALERMO – “Chiunque senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso, soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti (varie, nella fattispecie, da tre mesi a due anni, ndr), ridotte di un terzo. Qualora si tratti di scritture private chi commette il fatto è punibile soltanto se ha agito al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno”. Alzi la mano chi di voi conosce questa norma del codice penale (art. 489).
Bene, da ora in poi, il cittadino (in generale) in malattia (in particolare) che si fa certificare la stessa dal medico di base telefonicamente, salvo diverse determinazioni della Giurisprudenza, che, com’è noto sono mutevoli, può rispondere di questo reato.
Risponde invece dell’art. 480 del codice penale (false attestazioni) il medico che certifica a seguito di una conversazione telefonica.
Tutto questo è stato stabilito dalla quinta Sez. penale della Corte Suprema di Cassazione, che, con la sentenza n. 18687 del 15.5.2012, ha confermato la condanna della Corte di Appello ad un medico ed al suo paziente (in primo grado erano stati assolti), imputati dei due articoli sopra detti.
Nel ricorso per Cassazione, il medico eccepiva di aver “Concesso la proroga (telefonica, ndr) sulla base di quanto accertato nella visita effettuata quattro giorni prima, per cui non sarebbe corretto ritenere che egli ha effettuato una valutazione di persistenza della malattia senza visitare la paziente”. Al massimo si sarebbe reso responsabile di una condotta colposa, e quindi senza commettere reato.
La paziente, per parte sua, adduceva che se non c’è reato (cioè il falso certificato), “Ne deduce la consequenziale inesistenza del reato a lei contestato”.
La Suprema Corte sentenzia l’infondatezza dei ricorsi, argomentando che il reato di falso “Non attiene tanto alle condizioni di salute della paziente, quanto al fatto che egli ha emesso il certificato senza effettuare una previa visita e senza alcuna verifica oggettiva delle sue condizioni di salute”.
Quanto poi alla tesi difensiva del sanitario, che riduce il suo reato ad eventuale comportamento colposo, i Giudici si chiedono “Come il medico potesse non essere consapevole del fatto che egli stava certificando una patologia medica senza averla preventivamente verificata, nell’immediatezza, attraverso l’esame del paziente”.
Per quanto concerne la paziente, “Richiamate le considerazioni espresse” per il sanitario, “Ne discende necessariamente la responsabilità della ricorrente per aver fatto uso dell’atto falso”.

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