Comune, Fas usati per ripianare i disavanzi. Corte dei Conti: “Operazioni non conformi” - QdS

Comune, Fas usati per ripianare i disavanzi. Corte dei Conti: “Operazioni non conformi”

Comune, Fas usati per ripianare i disavanzi. Corte dei Conti: “Operazioni non conformi”

venerdì 03 Luglio 2009

Catania. I testi delle deliberazioni dei magistrati contabili.
Le leggi. La L. 189/2008 ha disposto che i 140 mln € di fondi Fas venissero impiegati per “risanare disavanzi anche di spesa corrente”. Ma senza prevedere un’indispensabile deroga al Tuel.
Manovre in bilancio. I disavanzi del 2003 e del 2004 sono stati ricoperti sostituendo le poste in bilancio il 30 dicembre 2008, ovvero cinque e quattro anni dopo rispetto alla loro nascita.

Catania – Raffaele Stancanelli ed Enzo Bianco: entrambi sono senatori, il primo sindaco di centrodestra, il secondo leader storico del centrosinistra che dovrebbe stare all’opposizione, all’unisono hanno detto alla stampa che il problema dissesto è stato superato con successo e che la Corte dei Conti nell’ultima delibera 45/09 del 5 maggio, avvalorerebbe questa tesi. Eppure, a guardare bene le carte, si scopre l’esatto contrario, cioè che Catania è in dissesto e che per coprire i debiti del 2003 e 2004 non potevano essere utilizzati i 140 milioni dei fondi Fas.

LA CORTE, SECONDO STANCANELLI

Davanti alle telecamere che registrano, per arrivare alla conclusione del salvataggio dal dissesto, il sindaco di Catania legge alcuni stralci della delibera n.45/09 della Corte dei Conti, sono quelli di pagina 4: “Il collegio – legge Stancanelli – nel prendere atto dell’operato dell’amministrazione, osserva che dall’esame della delibera 111 del 18 dicembre 2008, con cui il Cipe ha modificato la precedente deliberazione n.92 del 30 settembre 2008, l’impiego dell’importo stanziato è quello previsto dall’art. 5 comma 3, del decreto legge 7 ottobre 2008 n.154 convertito con modificazione nella legge 4 dicembre 2008 n.189 A ciò si aggiunga che la delibera n.295 del 2 dicembre 2008, con cui la Giunta regionale ha concesso l’anticipazione a fronte dell’erogazione prevista dal decreto legge citato, è estremamente chiaro nel consentire l’utilizzo dell’anticipazione “per far fronte a spesa corrente, ancorchè derivante da disavanzi pregressi”. «Questo cosa vuol dire? – afferma subito dopo il sindaco Stancanelli in conferenza stampa – Che la Corte non dice che possiamo coprire i disavanzi del 2003 e 2004 ma che abbiamo fatto bene a coprirli, motivo per cui il dissesto è giuridicamente superato».
La legge che cita Stancanelli (L 4 dicembre 2008 n.189) disciplina in maniera categorica le modalità di spesa dei famosi 140 milioni di euro ed è stata emessa in seguito a ben due delibere del Cipe (n. 92 e n.118 del 2008), che consentono di impiegare fondi destinati alle aree sottoutilizzate (Fondi Fas) per “ripianare disavanzi anche di spesa corrente”. Il problema è capire quale sia il confine di questa norma, cioè quali disavanzi possano essere coperti con questi soldi. La risposta, che risiede nelle norme vigenti in Italia, la fornisce sempre la Corte dei Conti a pagina 3 all’interno di un passaggio che il sindaco Stancanelli non legge davanti alle telecamere.

IL PASSAGGIO CRUCIALE

“Il Comune – scrive la Corte – con delibera n.133 del 26 novembre 2008 ha provveduto a destinare il finanziamento Cipe di 140 milioni di euro alla copertura dei disavanzi di amministrazione dell’Ente. Inoltre, preso atto dell’impossibilità di procedere all’alienazione degli immobili comunali alla società “Sviluppo e Patrimonio”, con determina dirigenziale del 30 dicembre 2008, sono stati cancellati i residui attivi connessi alla citata operazione, per € 133.467.350,00 ed è stata contestualmente accertata l’entrata di 140 milioni a ripianamento dei disavanzi dell’ente. Tali operazioni non sono conformi all’orientamento espresso da questa sezione con la deliberazione n.100/2008 citata in premessa “.
I residui attivi connessi all’operazione Sviluppo e Patrimonio sono i 133 milioni di euro mai arrivati con cui formalmente nel 2006 e 2007 sono stati coperti i disavanzi del 2003 e del 2004 in modo da evitare il dissesto ed assecondare fingendo  –per i protagonisti di quest’operazione la Procura ha chiesto il rinvio a giudizio per abuso d’ufficio e falso – il Testo unico enti locali (Tuel art. 193 – 194) secondo cui un disavanzo deve essere ricoperto entro i due esercizi successivi al riconoscimento (entro tre anni dal momento in cui sorge), pena lo stato di dissesto. In barba a questo termine massimo di tre anni, leggendo la ricostruzione della Corte dei Conti di cui sopra, si scopre che i disavanzi del 2003 e 2004 già coperti con finte entrate nel 2006 e 2007 sono stati ricoperti “il 30 dicembre 2008” sostituendo le poste nel bilancio, cioè rispettivamente cinque e quattro anni dopo la loro nascita, utilizzando i 140 milioni dei fondi Fas, ovvero attraverso operazioni “non conformi all’orientamento espresso da questa Sezione con la deliberazione n.100/2008”.
In quella delibera la Corte richiamava la legge che disciplina l’impiego dei fondi Fas (L. 6 agosto 2008 n.133) che a sua volta si trova alla base della legge 4 dicembre 2008 n. 189 con cui viene disposto l’utilizzo dei 140 milioni di euro destinati a Catania, ma che non consente – secondo la Corte – una deroga “alle prescrizioni che stabiliscono un termine massimo per il ripiano dei disavanzi di amministrazione e dei debiti di cui all’art. 194 del Tuel, si vedano i commi 2,3 e 4 dell’art.193 citato”.
Il termine massimo indicato dal Tuel per il ripiano dei disavanzi è sempre quello di tre anni entro cui deve trovarsi la copertura, pena la dichiarazione dello stato di dissesto.  Nella delibera n. 100/08 la Corte blinda il suo ragionamento attenendosi all’art. 1 del Tuel, che non è carta straccia, ma testo normativo, secondo cui ogni deroga alle norme dello stesso Tuel deve essere esplicitamente prevista dalla legge. In pratica, se una legge volesse consentire la copertura di un disavanzo sorto cinque anni prima dovrebbe esplicitamente modificare la previsione normativa del Tuel di tre anni.
Quest’esplicita previsione di legge derogatoria del Tuel non è contenuta nelle due delibere del Cipe ma neanche nelle leggi 6 agosto n.133, né nella L 4 dicembre 2008 n.189 che costituiscono il percorso normativo che ha portato all’assegnazione dei 140 milioni di euro in favore del Comune di Catania: si parla solo di “ripianare disavanzi anche di spesa corrente”, nessuna traccia invece della modifica esplicita del Tuel.
Per questo motivo il Comune di Catania si trova – stando alle leggi vigenti in Italia – in dissesto, anche se nessuno lo dichiara, visto che sono stati coperti i disavanzi del 2003 e del 2004 il 30 dicembre 2008 (5 e 4 anni dopo) utilizzando fondi Fas che non potevano essere utilizzati in contrasto con il dettato del Tuel e con le leggi che hanno disposto il pagamento. Il discorso vale, anche se chi amministra sembra fare orecchie da mercante.

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