Quota 102, pensione in anticipo fino al 31 dicembre 2022 - QdS

Quota 102, pensione in anticipo fino al 31 dicembre: come funziona, requisiti e norme

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Quota 102, pensione in anticipo fino al 31 dicembre: come funziona, requisiti e norme

Salvatore Freni  |
domenica 27 Novembre 2022

Fino al 31 dicembre 2022 si può lasciare il lavoro in anticipo con quota 102. Ecco come fare domanda e chi può ottenere la pensione con questa prestazione economica.

Fino al 31 dicembre 2022 si può lasciare il lavoro in anticipo con quota 102. L’art. 1, comma 87, della legge 30 dicembre 2021 (la cosiddetta legge di bilancio 2022) prevede la possibilità, per chi (lavoratori dipendenti e autonomi iscritti all’INPS) entro il corrente anno 2022 possiede 64 anni di età anagrafica e 38 anni di contributi può andare in pensione in anticipo, rispetto agli attuali 67 anni di età anagrafica previsti per il pensionamento.

Dal prossimo 1° gennaio 2023, in base al disegno di legge di bilancio 2023 attualmente in discussione al Parlamento, occorreranno 62 anni di età anagrafica e 41 anni di contribuzione (la cosiddetta quota 103, data dalla somma dell’età più l’accumulo contributivo) per potere lasciare il lavoro.

Esaminiamo  le modalità dell’anticipo pensionistico.

Quota 102, decorrenza della pensione

Per i lavoratori del settore privato e gli autonomi

La pensione quota 102 decorre dalle date di seguito indicate, a seconda del momento in cui si maturano i requisiti richiesti (età anagrafica e requisiti contributivi):

  • i lavoratori che maturano tali requisiti entro il 31 dicembre 2021 percepiranno la prima rata di pensione dal 1° aprile 2022;
  • coloro che maturano i requisiti successivamente a tale data (dal 1° gennaio 2022) percepiranno la prima rata di pensione trascorsi tre mesi dalla maturazione dei detti requisiti che danno diritto a questo anticipo pensionistico.

Per i lavoratori del settore pubblico

I pubblici dipendenti – compresi i dipendenti delle università ma escluso il comparto scuola – conseguono il diritto alla pensione con quota 102 trascorsi sei mesi dalla maturazione dei requisiti (età anagrafica e misura contributiva).

Per i lavoratori dalla scuola e dell’A.F.A.M.

Il personale di cui all’epigrafe consegue il diritto alla pensione in argomento dall’inizio dell’anno scolastico (per il personale della scuola) e accademico (delle Alta Formazione Artistica e Musicale) successivo alla maturazione dei requisiti richiesti per tale forma di anticipo pensionistico.

Come presentare la domanda di pensionamento

I lavoratori dipendenti del settore privato e gli autonomi devono presentare apposita istanza per via telematica al sito dell’INPS, mentre i dipendenti del settore pubblico presentano l’istanza di collocamento a riposo all’amministrazione d’appartenenza con sei mesi di anticipo.

Occorre sottolineare che prima di presentare la domanda all’INPS, bisogna contattare l’Ufficio Pensioni e Adempimenti Fiscali e Contributivi  – ufficio.pensione@unimi.it.

Incumulabilità

Premesso che il richiedente l’anticipo pensionistico in argomento, nel momento in cui presenta la richiesta di pensionamento, deve avere cessato la sua attività.

Il presente trattamento pensionistico (quota 102) è incumulabile con qualunque forma di lavoro dipendente. Essa è cumulabile soltanto con il reddito di lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000  euro lordi (comprensive di eventuali ritenute per contributi previdenziali e fiscali).

È opportuno ricordare che quanto si è detto fin qui per la pensione con quota 102, in sede di conversione in legge della legge di stabilità 2023 potrebbe variare rispetto alla pensione con quota 103.

Salvatore Freni

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