In merito, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha adottato una lista di eventi, nazionali e non, tra i quali le fasi finali della Champions
Considerata la lunga assenza di una squadra italiana dalla finalissima della Champions League, per gli appassionati nostrani dello sport più seguito al mondo, il derby tra Milan-Inter del 10 maggio non può non essere fruibile a tutti, anche a chi non è abbonato alle pay tv. che il match d’andata tra rossoneri e nerazzurri debba essere trasmesso in chiaro lo afferma in una nota, l’AgCom.
L’articolo 33
“Sulla base dell’articolo 33 del Testo Unico dei servizi di media audiovisivi, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha adottato una lista di eventi, nazionali e non, considerati di particolare rilevanza per la società, dei quali i fornitori dei servizi di media assicurano la diffusione su palinsesti in chiaro, in diretta o in differita, in forma integrale oppure parziale”.
Senza costi supplementari
La delibera ‘Lista eventi’ “comprende, fra gli eventi di cui è assicurata la trasmissione in chiaro, anche la finale e le semifinali della Champions League e della Europa League qualora vi siano coinvolte squadre italiane”, come è nel caso appunto della semifinale fra Milan e Inter. “Tale evento, pertanto, ai sensi del vigente quadro normativo e regolamentare, non può essere trasmesso in esclusiva e solo in forma codificata, al fine di assicurare ad almeno l’80% della popolazione italiana la possibilità di seguirlo gratuitamente senza costi supplementari”.
La “palla” ad Amazon Prive Video”
Spiega ancora AgCom: “Poiché i diritti di trasmissione della gara di andata sono detenuti in via esclusiva da Amazon Prime Video, la stessa è tenuta ad attivare la procedura che la delibera ‘Lista eventi’ prevede in tali casi, formulando una proposta di cessione, a condizioni di mercato eque, ragionevoli e non discriminatorie, dei diritti che permettono la trasmissione di tale evento alle condizioni previste al comma 1 e 4. Qualora nessuna emittente qualificata formuli alcuna offerta o non la formuli a condizioni di mercato eque, ragionevoli e non discriminatorie, l’emittente titolare dei diritti ha facoltà di esercitarli in deroga alle condizioni di cui al comma 1″.