Le informazioni utili per chi acquista la prima casa e vuole ottenere tutti i benefici previsti per legge.
Agevolazioni prima casa 2024 (bonus, imposte ridotte, limitazione del potere di accertamento di valore, etc.): ecco quali sono ancora attive, chi può richiederle e le informazioni utili sui benefici previsti dalla legge.
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Bonus prima casa 2024, cos’è e quali sono le agevolazioni attive
L’ultima Legge di Bilancio ha introdotto particolari novità per gli under 36, che fino al 31 dicembre 2023 hanno potuto avere accesso a importanti detassazioni per l’acquisto di un immobile. Il bonus prima casa ordinario, però, rimane in vigore e prevede una serie di agevolazioni e incentivi per l’acquisto di un immobile da adibire ad abitazione principale. Nello specifico, come specificato nella guida dell’Agenzia delle Entrate, tali agevolazioni per l’acquisto della prima casa consistono in:
- Riduzione dell’imposta di registro (acquisto da privato) o dell’Iva (acquisto da un’impresa): se si acquista da un privato o da un’azienda che vende in esenzione Iva, l’imposta di registro da versare sarà del 2% invece che del 9% sul valore catastale della prima casa (ma mai inferiore a 1.000 euro). Le imposte ipotecaria e catastale, invece, sono fisse e pari a 50 euro. In caso di acquisto di vendita soggetta a Iva, per la prima casa l’imposta sul valore aggiunto – calcolata sul prezzo della cessione – è pari al 4% anziché al 10%. In questo secondo caso, le imposte di registro, catastale e ipotecarie sono di 200 euro ciascuna.
- Esenzione da imposta di bollo, tributi speciali catastali e tasse ipotecarie “sugli atti assoggettati all’imposta di registro e quelli necessari per effettuare gli adempimenti presso il catasto e i registri immobiliari”.
Requisiti e come avere le agevolazioni
Le agevolazioni per la prima casa sono riservate a chi acquista un’abitazione principale. Questi i requisiti per l’acquirente:
- non essere titolare di un altro immobile nello stesso Comune;
- non essere titolare su tutto il territorio nazionale di diritti di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o nuda proprietà su un altro immobile acquistato, anche dal coniuge, usufruendo delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa.
L’Agenzia delle Entrate specifica che: “Dal 1° gennaio 2016, i benefici fiscali sono riconosciuti anche all’acquirente già proprietario di un immobile acquistato con le agevolazioni, a condizione che la casa già posseduta sia venduta entro un anno dal nuovo acquisto”.
Agevolazioni prima casa 2024, gli immobili ammessi
Questi, invece, i requisiti per l’immobile da acquistare come prima casa:
- Il fabbricato rientra nelle seguenti categorie catastali:
- A/2 (abitazioni di tipo civile);
- A/3 (abitazioni di tipo economico);
- A/4 (abitazioni di tipo popolare);
- A/5 (abitazioni di tipo ultra popolare);
- A/6 (abitazioni di tipo rurale);
- A/7 (abitazioni in villini);
- A/11 (abitazioni e alloggi tipici dei luoghi).
Le agevolazioni per la prima casa non valgono per immobili di categoria A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici e storici).
2. Il fabbricato deve trovarsi nel Comune in cui l’acquirente ha (o intende stabilire) la residenza o lavora.
Bonus prima casa per under 36, cosa cambia
Dal 2024 il bonus prima casa riservato agli under 36 – introdotto dal Decreto Sostegni bis (Decreto Legge numero 73/2021) ha subìto importanti cambiamenti. L’agevolazione consiste nell’esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale per gli atti di acquisto di “prime case” di abitazioni (non rientranti nelle categorie A/1, A/8 e A/9) e per gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà dell’usufrutto dell’uso e dell’abitazione relativi alle stesse.
L’agevolazione è per gli under 36 con Isee non superiore ai 40mila euro annui e si applica agli atti stipulati dal 26 maggio 2021 al 31 dicembre 2023. Di recente, il Decreto Milleproroghe ha specificato che le agevolazioni si applicano anche “anche ai contratti definitivi stipulati entro il 31 dicembre 2024, qualora il contratto preliminare sia stato sottoscritto e registrato entro il 31 dicembre 2023”.
In più, specifica l’Agenzia delle Entrate, “chi ha stipulato l’atto definitivo tra l’1 gennaio 2024 e il 29 febbraio 2024 e ha pagato le relative imposte senza fruire dell’agevolazione, pur avendo i requisiti, ha diritto a un credito d’imposta pari alle imposte corrisposte in eccesso”. Si tratta di un credito utilizzabile anche nel 2025.
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