Riscossione crediti non spettanti ma utilizzati: l’Ufficio può disporre l’atto di recupero. Riguardano i soggetti residenti fuori dalla Ue ma con rappresentante fiscale in Italia
ROMA – Abbiamo già parlato, dalle pagine di questo Quotidiano, delle novità riguardanti il Concordato preventivo biennale, introdotte con il Decreto Legislativo relativo alla riforma dell’accertamento approvato in bozza dal Consiglio dei Ministri il 3 novembre scorso.
Il concordato biennale non ha nessuna influenza in materia di Iva, imposta che i contribuenti saranno tenuti ad applicare secondo le consuete regole, anche se aderiscono alla nuova forma di definizione preventiva.
Ma, a fianco della citata novità, ce ne sono altre le quali, invece, riguardano proprio l’Iva.
1) Con il nuovo comma 7 quater dell’articolo 35 del Dpr 633 del 26/10/1972, evidentemente quando entrerà in vigore, per i soggetti residenti fuori della Ue e dello Spazio economico europeo (Sse) con rappresentante fiscale nominato in Italia ai sensi dell’articolo precedente articolo 17, terzo comma, l’inclusione nella banca dati Vies avviene previo rilascio di un’idonea garanzia. Il rappresentante fiscale è tenuto comunque a verificare la completezza del corredo documentale ed informativo prodotto dal contribuente e la relativa corrispondenza alle notizie in suo possesso, pena una sanzione amministrativa di 3.000 euro (vedasi nuovo comma 7-quinques all’articolo 11 del D.Lgs n. 471/97);
2) Vengono introdotti due nuovi periodi nel terzo comma dell’articolo 17, secondo i quali il rappresentante fiscale deve essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui all’articolo 8, comma 1, lettere a), b), c) e d) del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164 (non aver riportato condanne, non aver procedimenti penali pendenti, ecc.). Il rappresentante fiscale, comunque, potrà assumere tale ruolo solo previo rilascio di idonea garanzia, graduata anche in relazione al numero di soggetti rappresentati, secondo quanto sarà previsto con apposito decreto del ministro delle Finanze.
3) Dichiarazioni Iva e controlli con nuove analisi del rischio (art 51 Dpr 633 del 1972): saranno sostituiti il secondo ed il terzo periodo del primo comma dell’articolo 51 del Dpr 633 del 1972, in base ai quali per il controllo delle dichiarazioni Iva e per l’individuazione dei soggetti che ne hanno omesso la presentazione saranno effettuate apposite “attività di analisi del rischio”.
4) Con la modifica delle disposizioni oggi vigenti in materia di adesione ai processi verbali di constatazione, verrà reintrodotta la possibilità di aderire al PVC con sanzioni ridotte a 1/6;
5) Introduzione dell’articolo 38-bis nel Dpr n. 600/73 secondo cui per la riscossione dei crediti non spettanti o inesistenti utilizzati, in tutto o in parte, in compensazione l’Ufficio delle entrate può emanare apposito atto di recupero. Tale atto deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo. Il pagamento delle somme dovute, con sanzioni ridotte al terzo ai sensi degli artt. 16 e 17 del DLgs. 472/97, deve essere effettuato per intero entro il termine per presentare ricorso senza possibilità di avvalersi della compensazione;
6) Da quando il decreto legislativo entrerà in vigore, tutti gli atti, i provvedimenti, gli avvisi e le comunicazioni, compresi quelli che per legge dovranno essere notificati al domicilio digitale. E se quest’ultimo dovesse risultare “saturo”, l’ufficio effettuerà un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio.